Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 27 Aprile 2016, N. 5275

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa e le con-
clusioni precisate dall’attrice;
ritenuto che la domanda formulata dall’attrice di riso-
luzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 1
febbraio 2016 relativo alla porzione di unità immobiliare
(camera posta al pian terreno ubicata sopra al box) sita in
G., via P. n. 12/4, deve essere accolta perché fondata;
ritenuto infatti che:
- in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, con
riferimento all’inadempimento del conduttore all’obbliga-
zione primaria di pagamento del canone, l’articolo 5 della
L. 27 luglio 1978, n. 392 - il quale stabilisce che il mancato
pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione,
ai sensi dell’articolo 1455 c.c. - f‌issa un criterio di prede-
terminazione legale della gravità dell’inadempimento, che
come tale non consente al giudice del merito di svolgere
altri accertamenti su questo presupposto dell’inadempi-
mento (v., tra le altre, Cass. 8628/2006; 8418/2006). In altri
termini, la valutazione, quanto al pagamento del canone,
della gravità e dell’importanza dell’inadempimento del
conduttore in relazione all’interesse del locatore insoddi-
sfatto, non è più rimessa all’apprezzamento discrezionale
del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante
previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt.
5 e 55 della stessa L. 27 luglio 1978, n. 392 (non abrogati
dalla successiva L. 9 dicembre 1998, n. 431) - a due ele-
menti: l’uno di ordine quantitativo afferente al mancato
pagamento di una sola rata del canone (o all’omesso pa-
gamento degli oneri accessori per un importo superiore
a due mensilità del canone); l’altro di ordine temporale
relativo al ritardo consentito o tollerato;
- nel caso di specie, è pacif‌ico il mancato pagamento
dei canoni locativi e oneri accessori da febbraio 2016 ad
oggi per l’importo complessivo di Euro 2.150,00;
- infatti, nell’azione di risoluzione del contratto, che
ha quale elemento costitutivo fondamentale il mancato
adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l’e-
sistenza del titolo, ma non l’inadempienza dell’obbligato,
dovendo essere quest’ultimo a provare di avere adem-
piuto, non potendosi addossare al creditore l’onere della
prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U.
13533/2001);
- l’attrice ha assolto il proprio onere probatorio, produ-
cendo in giudizio il contratto di locazione (doc. 1) , docu-
mentando con esso l’esistenza delle obbligazioni assunte
dalla conduttrice di pagare i canoni di locazione e gli oneri
accessori nella misura ivi pattuita (cfr. clausole n. 3 e n. 4);
- la convenuta, non costituitasi, non ha dato prova di
fatti impeditivi, modif‌icativi, estintivi delle obbligazioni
assunte;
- pertanto, è ampiamente superato il parametro legale
di gravità dell’inadempimento sopra esposto e il contrat-
to di locazione va risolto per grave inadempimento della
conduttrice;
ritenuto che dall’accoglimento della domanda di riso-
luzione discende altresì la fondatezza della domanda di
rilascio dell’immobile, che va ordinato ex art. 56 L. n. 392
del 1978, considerate le ragioni del rilascio e le condizioni
delle parti, in giorni 60 dalla presente sentenza;
ritenuto che la convenuta soccombente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali, come
liquidate in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014 e
avuto riguardo allo scaglione da Euro 1.100,00 ad Euro
5.200,00. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 27 APRILE 2016, N. 5275
EST. ROTA – RIC. CONDOMINIO VIA DONNA PRASSEDE 14 C/D/E IN MILANO
(AVV. AVV.TI FINZI E COMERIO) C. SUPERCONDOMINIO VIA DONNA PRASSEDE N.
12/14/16 IN MILANO (AVV. PAIELLA)
Uso della cosa comune y Passo carraio condomi-
niale y Accertamento delle modalità di esercizio y
Controversie y Competenza
. Le controversie relative all’accertamento delle moda-
lità di esercizio di una servitù gravante sul passo carra-
io condominiale rientrano nella competenza del tribu-
nale, anziché in quella del giudice di pace, posto che
involgono un accertamento che investe un diritto reale
di godimento spettante ai condòmini. (c.p.c., art. 7) (1)
(1) Si rinvia alla citata Cass. civ. 7 giugno 2005, n. 11861, in questa
Rivista 2006, 84.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio il Condominio di Via Donna
Prassede n. 14 c-d-e in Milano, premesso di far parte assie-
me ad altri stabili condominiali del Supercondominio di
Via Donna Prassede n. 12-14-16 in Milano, ha citato in giu-
dizio il predetto Supercondominio al f‌ine di far dichiarare
al Tribunale “ che l’uso sia del cancello recante il numero
civico 12 che si apre nella cancellata che recinge l’intero
Supercondominio denominato Donna Prassede in Mila-
no ….. , sia delle chiavi che tale cancello aprono, sia del
corsello che dal cancello inizia, è lecito e comune a tutti
condomini del Supercondominio e/o dei condomini che in
esso abitano per le rispettive occorrenze e/o necessità.
Si è costituito il Supercondominio di Via Donna Prasse-
de n. 12-14.16 in Milano contestando in diritto e in fatto il
merito delle avverse pretese ed istando per il rigetto della
domanda di parte attrice: il Supercondominio convenuto
ha in particolare eccepito l’incompetenza per materia del
Tribunale a favore di quella del Giudice di Pace atteso
che la questione concerne le modalità d’uso del cancello
comune, ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva
del Condominio attore e passiva di esso Supercondominio
per il fatto che viene in rilievo l’accertamento e/o l’eserci-
zio di un diritto di servitù ed inf‌ine, quanto al merito, ha
rilevato che nell’atto di costituzione di servitù a f‌irma di
Notaio Fabio Diaferia l’accesso al passo carraio del can-
cello contraddistinto dal numero civico 12 era consentito
unicamente per il transito carraio e pedonale per le auto-
pompe dei vigili del fuoco.

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