Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 18 Febbraio 2016, N. 2111

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giur MERITO
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
Le questioni di legittimità costituzionale suggerite da
parte convenuta sono manifestamente infondate.
In relazione all’asserito eccesso di delega (ex art. 76
Cost.), si osserva che la legge 308/2004, all’art. 1, comma
8, prevedeva che i decreti legislativi di riordino, coordi-
namento e integrazione delle disposizioni legislative in
materia avrebbero dovuto conformarsi, tra gli altri, al cri-
terio direttivo della “certezza delle sanzioni in caso di vio-
lazione delle disposizioni a tutela dell’ambiente" (lett. b),
nonché garantire “una più eff‌icace tutela in materia am-
bientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
e penale . . . (lett. i).
L’intervento legislativo operato nel 2006, nella parte in
cui ha scelto di accentrare la potestà sanzionatoria appare
immune da vizi ed in particolare non contrasta con alcun
criterio della legge delega.
Quanto alla presunta violazione degli artt. 5 e 97 Cost.
(principi di decentramento e buona amministrazione), par-
te convenuta evidenzia l’assenza di fatto di una rete di uff‌ici
e strutture regionali per l’esercizio di funzioni di controllo e
repressione delle violazioni alle norme sugli scarichi.
In realtà, la norma in esame, art. 135, comma 1, indivi-
dua esclusivamente l’autorità competente all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia (at-
traverso l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione), non
anche l’organo di vigilanza che esegue l’accertamento e
contesta la violazione amministrativa; gli strumenti di
tutela e controllo, nonché l’individuazione dei soggetti
legittimati al rilascio di autorizzazioni ed alla vigilanza
sono disciplinati in altri Titoli della legge, con articoli che
coinvolgono tutti gli Enti Locali.
Il piano dell’autorizzazione, del controllo e dell’accer-
tamento della violazione amministrativa non va confuso
con quello della titolarità della potenza sanzionatoria;
l’art. 135 di cui trattasi si occupa solo della titolarità san-
zionatoria.
Nessun principio di rango costituzionale, d’altra par-
te, impone la necessaria corrispondenza tra l’organo che
effettua il controllo (e/o che rilascia autorizzazioni) e l’or-
gano competente ad emettere la sanzione.
Inf‌ine, in relazione alla presunta violazione dell’art. 118
Cost., si osserva che la norma, in materia di conferimento
delle funzioni amministrative, contiene una riserva di leg-
ge (statale o regionale, a seconda), non potendo, dunque,
sindacarsi l’esercizio della discrezionalità del legislatore
centrale che in materia di propria esclusiva competenza
abbia ritenuto di non ammettere la facoltà di subdelega da
parte della Regione.
In conclusione, l’eccezione di incompetenza sollevata
dai ricorrenti deve essere accolta, con conseguente annulla-
mento dell’ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto emessa
dal Comune di La Spezia invece che dalla Regione Liguria.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.
La complessità della materia, la novità delle questio-
ni trattate e le diff‌icoltà interpretative della normativa di
riferimento giustif‌icano la compensazione integrale delle
spese di lite del presente giudizio. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 18 FEBBRAIO 2016, N. 2111
EST. ROTA – RIC. TRE A DI GENNARO NAPOLITANO (AVV. BULLARO) C. ALER
MILANO (AVV. GIUSTO)
Procedimenti sommari y Convalida y Opposizione
y Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. y Declara-
toria di improcedibilità del giudizio di merito per-
messo esperimento del procedimento di mediazio-
ne y Conseguenze su di essa y Ineff‌icacia y Sussiste.
. L’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665
c.p.c. soggiace al regime previsto dall’art. 310 c.p.c.
che, nel disciplinare gli effetti dell’estinzione del pro-
cesso, sancisce l’ineff‌icacia di tutti gli atti compiuti ad
eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel
corso del processo e di quelle che regolano la compe-
tenza. Ne consegue che tale ordinanza non è idonea a
dispiegare i propri effetti al di fuori del processo e che
resta travolta dalla declaratoria di improcedibilità sus-
seguente all’omesso esperimento del procedimento di
mediazione disposto dal giudice. (c.c., art. 310; c.p.c.,
art. 665) (1)
(1) Contra, ovvero nel senso che l’ordinanza non impugnabile di rila-
scio (in quanto provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio
sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella pronuncia di suc-
cessiva sentenza di merito negativa) è idonea a dispiegare i propri ef-
fetti al di fuori del processo e non resta travolta dalla declaratoria di im-
procedibilità, susseguente ad omesso esperimento del procedimento di
mediazione disposto dal giudice, cfr. Trib. Bologna 17 novembre 2015, in
questa Rivista 2016, 201, con nota di commento di ROBERTO MASONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notif‌icato la Tre A s.n.c. di
Gennaro Napolitano proponeva opposizione all’atto di
precetto, notif‌icatole in data 23 ottobre 2015 dall’Aler
Milano, con cui le era stato ingiunto il rilascio dell’immo-
bile condotto in locazione ubicato in Milano, Via Brà n.
2, piano terra, scala B, in forza dell’ordinanza di rilascio
depositata in data 15 aprile 2014 dal Tribunale di Milano
in occasione del procedimento di sfratto per morosità RG.
n. 12790/2014 intentatole dalla locatrice Aler Milano.
In particolare, per quanto interessa in questa sede,
a fondamento dell’opposizione l’opponente Tre A s.n.c.
di Gennaro Napolitano deduceva l’ineff‌icacia del titolo
esecutivo azionato dalla locatrice Aler Milano essendo
intervenuta l’estinzione del giudizio di merito in occasio-
ne del quale il titolo esecutivo era stato adottato a seguito
dell’inattività delle parti che non avevano attivato il proce-
dimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 decreto legi-
slativo n. 28 del 2010, avendo in tal modo determinato il
Tribunale a dichiarare l’improcedibilità dell’azione di sfrat-
to per morosità: la declaratoria di improcedibilità del giu-
dizio aveva comportato, secondo la ricostruzione difensiva
di parte ricorrente, la conseguente ineff‌icacia del provve-
dimento di rilascio azionato che, in quanto avente la forma
di ordinanza ex art. 665 c.p.c., non poteva autonomamente
sopravvivere al giudizio di merito che non si era concluso
con una pronuncia avente contenuto di sentenza.

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