Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 4 Maggio 2016, N. 5602

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 4 MAGGIO 2016, N. 5602
EST. ROTA – RIC. BORRIERO ED ALTRI (AVV. SMEDILE) C. SUPERCONDOMINIO
DALIA PRIMULA NINFEA DI VIA J.F. KENNEDY NN. 25/27/29 IN SAN DONATO
MILANESE (AVV. GALLONE)
Amministratore y Prorogatio imperii y Disciplina y
Supercondominio (condominio complesso) y Appli-
cabilità y Sussistenza.
. Il voto favorevole alla delibera di nomina dell’ammi-
nistratore di supercondominio espresso dal rappre-
sentante di un singolo condominio che aveva in pre-
cedenza rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico
non inf‌icia la validità della relativa delibera di nomina,
considerato che, in tal caso, il rappresentante ha agito
in regime di prorogatio imperii, la cui disciplina è ap-
plicabile anche al rappresentante di supercondominio.
(c.c., art. 1129; c.c., art. 67) (1)
(1) La citata Cass. civ. 30 ottobre 2012, n. 18660, trovasi pubblicata
in questa Rivista 2013, 641.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti ad oggetto della controversia in esame possono
essere così riassunti:
1) In data 8 ottobre 2014 il supercondominio Dalia Pri-
mula Ninfea situato in Via J. F. Kennedy n. 25/27/29 in San
Donato Milanese ha indetto un’assemblea condominiale
ordinaria e straordinaria all’esito della quale, tra l’altro,
è stato nominato al punto numero cinque dell’ordine del
giorno la s.a.s. Amministrazione Immobili di Fabio Stefa-
nacci quale amministratore del predetto supercondominio
con il voto favorevole dei due rappresentanti di Condomi-
nio Zampaglione e Scarlatti e degli altri condomini pre-
senti (doc. n. 1 fascicolo parte attrice);
2) Mario Borriero, Vittoria Bianca Guidi e Rodolfo
Quarneti Winternitz, condomini del Condominio di Via
J.F. Kennedy n. 29 in San Donato Milanese (Condominio
Ninfea) facente parte del supercondominio di cui al pun-
to precedente, hanno impugnato la delibera assembleare
di cui sopra in ragione del fatto che alla medesima aveva
partecipato, nella veste di rappresentate del Condominio
Ninfea, lo Zampaglione che aveva manifestato voto favore-
vole per la nomina, quale amministratore del supercodo-
minio Dalia Primula Ninfea situato in Via J.F. Kennedy n.
25/27/29 in San Donato Milanese, della s.a.s. Amministra-
zione Immobili di Fabio Stefanacci nonostante il fatto che
lo stesso avesse precedentemente comunicato le proprie
dimissioni da rappresentante in occasione della prece-
dente assemblea straordinaria del condominio Ninfea del
giorno 9 giugno 2014 (doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
3) Costituitosi in qualità di parte convenuta, il super-
condominio Dalia Primula Ninfea ha rivendicato la validità
della propria delibera assembleare attraverso le seguenti ar-
gomentazioni: a) il supercondominio Dalia Primula Ninfea
non è mai venuto a conoscenza delle dimissioni del signor
Zampaglione, né è mai stato informato del contenuto della
delibera del condominio Ninfea del giorno 9 giugno 2014
con la quale erano state formalizzate le suddette dimissio-
ni; b) si deve conf‌igurare in capo al rappresentante Zampa-
glione la disciplina della prorogatio, giacché all’assemblea
del 8 ottobre 2014, con la quale è stato nominato il nuovo
amministratore del supercondominio, lo Zampaglione an-
ziché comunicare di aver precedentemente dato le proprie
dimissioni aveva partecipato e regolarmente votato sui punti
all’ordine del giorno senza che alcuno dei presenti ne avesse
denunciato la carenza di rappresentanza, senza sottacere la
circostanza che, con provvedimento del 10 novembre 2014,
il Tribunale di Milano aveva successivamente nominato il
nuovo rappresentante del condominio Ninfea nella persona
di Vittoria Bianca Guidi a seguito di ricorso di volontaria giu-
risdizione presentato ad opera di alcuni condomini avanti il
Tribunale di Milano (doc. n. 3 fascicolo parte attrice);
4) In risposta a quanto asserito dalla parte convenuta,
gli attori hanno sottolineato che l’art. 67 delle disposizioni
di attuazione del codice civile prevede che la f‌igura del rap-
presentate di condominio è soggetta alla disciplina del man-
dato, contratto quest’ultimo che non contempla la disciplina
della prorogatio: lo Zampaglione avrebbe pertanto votato
con assoluta carenza di potere, indipendentemente dalla co-
noscenza o meno di tali dimissioni da parte di terzi, giacché
il mandato decade a seguito di rinuncia ad opera del man-
datario cessando di produrre effetti negoziali e di abilitare il
mandatario alla rappresentanza della parte mandante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa il Tribunale che l’impugnazione spiegata da Ma-
rio Borriero, Vittoria Bianca Guidi e Rodolfo Quarneti Win-
ternitz sia da disattendere per i motivi di seguito indicati.
Nonostante lo Zampaglione abbia rassegnato le dimissio-
ni dal ruolo di rappresentante del Condominio Ninfea du-
rante l’assemblea straordinaria del 9 giugno 2014 il Tribuna-
le, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte
attrice, ritiene sussistente l’applicabilità in capo al medesi-
mo della disciplina della prorogatio, con conseguente vali-
dità sia della delibera assembleare oggetto di controversia
sia della nomina dell’Amministrazione Immobili s.a.s. di Fa-
bio Stefanacci quale nuovo amministratore del supercondo-
minio Dalia Primula Ninfea, in applicazione analogica della

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