Tribunale Civile Di Milano Sez. XIII, 16 Novembre 2015, N. 12843

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giur MERITO
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
le condizioni per un ragionevole aff‌idamento da parte del
condominio circa l’esistenza della legittimazione passiva
in capo al X e giustif‌ica una pronuncia di compensazione
integrale delle spese di lite, relativamente alla presente
fase di opposizione.
Nel rapporto processuale tra condominio e terzo chia-
mato, esse debbono invece gravare integralmente su
quest’ultimo in base al principio della soccombenza, nella
misura liquidata in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 16 NOVEMBRE 2015, N. 12843
EST. FOLCI – RIC. ANLAIDS (AVV.TI GIULIANI, GHIRINGHELLI E VOGHERA) C.
CONDOMINIO VIA MONVISO 28 (AVV. GILIBERTI)
Regolamento di condominio y Contrattuale y
Clausola compromissoria y Controversie insorgenti
tra condòmini e tra essi e l’amministratore rela-
tivamente all’interpretazione della legge e del re-
golamento y Domanda formulata avanti l’Autorità
Giudiziaria y Improponibilità.
. È improponibile qualsiasi domanda formulata avanti
la magistratura ordinaria se nel regolamento di origi-
ne contrattuale (nel caso, predisposto dall’originario
costruttore) è presente una clausola compromissoria
che - derogando a quanto stabilito dall’art. 1137 c.c. -
preveda di sottoporre al giudicato di arbitri amichevoli
compositori tutte le controversie insorgenti tra i con-
dòmini e tra essi e l’amministratore, sia per l’interpre-
tazione della legge che del regolamento medesimo. E
ciò, anche ove la suddetta clausola non sia stata speci-
f‌icamente approvata per iscritto dal compratore. (c.c.,
art. 1137; c.c., art. 1138; c.p.c., art. 808) (1)
(1) Nel senso che è ammissibile e vincolante la clausola compromis-
soria contenuta in un regolamento condominiale che deroghi a quan-
to stabilito nell’art. 1137 c.c. in quanto è da ritenere che anche la
materia delle deliberazioni condominiali, siccome attinente a diritti
soggettivi patrimoniali disponibili, sia devolvibile ad arbitri, cfr. Trib.
Milano 6 aprile 1992, in questa Rivista 1992, 614. Afferma che la clau-
sola compromissoria per arbitri rituali, contenuta in regolamento di
condominio a carattere contrattuale, in quanto predisposto dall’uni-
co originario proprietario ed inserito quale parte integrante dell’atto
di compravendita di una singola unità immobiliare, è valida ed opera
i suoi effetti a favore della competenza arbitrale, anche se la clauso-
la medesima non sia stata specif‌icamente approvata per iscritto dal
compratore Corte app. Milano 9 giugno 1981, ivi 1982, 78.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste
conclusive delle parti si rinvia agIi atti processuali delle
medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modif‌i-
cazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009,
esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte
le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
Anlaids ha svolto domanda nei confronti del condomi-
nio convenuto, per ottenere la dichiarazione di nullità/
annullabilità e/o invalidità della delibera asssembleare te-
nuta in seconda convocazione il 25 ottobre 2012 (relativa
alla ripartizione di spese condominiali – n.d.r.).
Il Condominio Via Monviso 28 si è costituito sollevan-
do in via pregiudiziale l’eccezione di carenza del Giudice
Ordinario in favore del Giudice arbitrale e chiedendo nel
merito il rigetto delle domande attoree.
Va deciso preliminarmente, per il suo carattere assor-
bente, l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Risulta documentalmente provato che il Regolamento
condominiale predisposto dall’originario costruttore sia di
natura contrattuale, così come indicato dall’art. 35 dello
stesso “il presente regolamento formerà allegato al rogi-
to di acquisto:.” e dalla nota di trascrizione notaio Scorza
(docc. 1,4,5 convenuto).
Risulta altresì documentalmente provato che il Rego-
lamento condominiale prevede all’art 34, tra l’altro che
tutte le controversie insorgenti tra i condomini e tra essi e
l’amministratore, sia per l’interpretazione della legge che
per il presente regolamento, dovranno essere sottoposte a
uno o tre arbitri, che potranno decidere…”.
Posto che la clausola compromissoria contenuta in
un regolamento di condominio a carattere contrattuale,
è valida ed opera i suoi effetti a favore della competenza
arbitrale, anche se Ia clausola medesima non sia stata spe-
cif‌icatamente approvata per iscritto dal compratore, posto
che è ammissibile e vincolante la clausola compromissoria
contenuta in un regolamento condominiale che deroghi a
quanto stabilito nell’art. 1137 c.c. in quanto è da ritenere
che anche la materia delle deliberazioni condominali, sic-
come attinenti a diritti soggettivi patrimoniali disponibili
sia devolvibile ad arbitri; tenuto conto che deve ritener-
si improponibile qualsiasi domanda formulata avanti la
magistratura ordinaria se nel regolamento contrattuale
i condomini si sono impegnati a sottoporre le loro liti al
giudicato di un collegio di arbitri amichevoli compositori;
tutto quanto considerato, la domanda di parte attrice va
dichiarata improponibile.
La presente decisione è assorbente di ogni ulteriore
statuizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
Sentenza esecutiva. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
DECR. 13 OTTOBRE 2015
EST. ARCERI – RIC. X (AVV. BRUNELLI)
Amministratore y Nomina y Condominio formato
da cinque condòmini y Ricorso all’autorità giudizia-
ria ex art. 1129 c.c. per la nomina dell’amministra-
tore y Inammissibilità.
. È inammissibile il ricorso di un amministratore di
condominio uscente per la nomina di uno nuovo da par-
te dell’autorità giudiziaria, ove si tratti di condominio
per il quale ex art. 1129, primo comma c.c. non è ob-
bligatoria tale nomina (Nella specie era stato proposto,

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