Tribunale Civile di Milano sez. XIII, 5 giugno 2015 est. Rota ? ric. cozzi l.r. ed altri

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giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
te soltanto nell’ipotesi di cui al primo comma- della ma-
lafede o della colpa grave; non pare, invece, suff‌iciente la
sussistenza della sola colpa lieve o, addirittura, della mera
soccombenza; ciò posto, come sopra ricordato ai punti g) ed
h), si ravvisano nel caso concreto tutti i presupposti per la
pronuncia ai sensi del menzionato art. 96, 3° comma, c.p.c.;
le spese del procedimento cautelare seguono la soc-
combenza e si liquidano come in dispositivo e, per effetto
di espressa dichiarazione, devono essere distratte in favo-
re del procuratore antistatario. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 5 GIUGNO 2015
EST. ROTA – RIC. COZZI L.R. ED ALTRI (AVV. HEFFLER) C. CORTI ED ALTRA (AVV.TI
TONONI E CORREALE)
Obbligazioni del conduttore in genere y Resti-
tuzione della cosa locata y Tardiva y Conseguenze
y Obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo
sino al momento dell’effettiva riconsegna y Fatti-
specie di presenza di mobili di proprietà del con-
duttore lasciati nei locali oggetto del contratto.
. Anche se il rapporto locatizio viene risolto (tanto
contrattualmente quanto giudizialmente), l’obbligo del
conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto,
ai sensi dell’art. 1591 c.c., non richiede la sua costitu-
zione in mora e continua f‌ino al momento dell’effettiva
riconsegna, che può avvenire mediante formale resti-
tuzione dell’immobile al proprietario ovvero con il rila-
scio dello stesso in condizioni tali da essere per quello
disponibile. Conseguentemente va esclusa l’avvenuta
restituzione e permane l’obbligo del conduttore di pa-
gare il corrispettivo qualora nei locali già tenuti in f‌itto
vi siano ancora dei mobili appartenenti al conduttore.
(c.c., art. 1590; c.c., art. 1591) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 20 aprile 1982, n. 2452, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna. Nel senso che l’obbligazione di restituzio-
ne dell’immobile locato, posta a carico del conduttore dall’art. 1590
c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione
delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un’attività
consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire
in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta di-
sponibilità del locatore, v. Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8616, in questa
Rivista 2006, 695.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti da porre alla base della presente decisione pos-
sono così essere riassunti:
1) gli attori Luigia Rosa Cozzi, Domenica Cozzi, Dome-
nico Antonio Cozzi e Davide Felice Cozzi hanno concesso
in locazione ad uso abitativo a Carlo Alessandrini e Mirella
Corti l’immobile non arredato ubicato in Milano, via No-
vara n. 139, terzo piano, a far data dal 7 marzo 2009 per il
periodo di un quadriennio rinnovabile (per reperire il con-
tratto vedi il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice): per
ciò che interessa in questa sede i contraenti hanno pre-
visto, all’art. 3 del contratto, la facoltà in capo alla parte
conduttrice di recedere dal rapporto soltanto in presenza
di gravi motivi previo preavviso di sei mesi nonché, all’art.
20 del contratto, l’obbligo in capo alla parte conduttrice
sia della restituzione del bene locato ai locatori "senza ar-
redi, suppellettili, pulito, imbiancato e con verniciatura a
porte e f‌inestre" sia di ripristino a proprie spese nel caso
in cui l’immobile si fosse trovato in condizioni diverse al
momento del def‌initivo rilascio;
2) dopo poco tempo, in data 20 maggio del 2009, è man-
cato ai vivi uno dei due conduttori, Carlo Alessandrini: è
accaduto che la f‌iglia dei due conduttori, Isabella Ales-
sandrini, abbia, nel settembre del 2009, prestato f‌ideius-
sione a favore della propria madre Mirella Corti avendo
sottoscritto in calce alla minuta contenente le prescrizio-
ni negoziali una dichiarazione di garanzia con riguardo al
pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori
del contratto proprio a seguito dell’improvviso decesso del
padre allora contitolare ex latere conductoris del rapporto
locativo in essere con la proprietà Cozzi;
3) nel gennaio del 2011 la conduttrice Mirella Corti ha
comunicato alla parte locatrice Cozzi la disdetta del con-
tratto di locazione di cui al precedente punto 1) a causa
dell’aggravarsi delle proprie condizioni di salute nonché a
causa del peggioramento delle proprie condizioni economi-
che - stante la perdita della pensione del marito con cui la
coppia aveva fatto fronte al pagamento dei canoni - che non
avrebbero più consentito il puntuale pagamento dei canoni
di locazione (per reperire la disdetta vedi il doc. n. 12 del fa-
scicolo di parte conduttrice): consta agli atti di causa che il
corrispettivo della locazione sia stato regolarmente pagato
dalla parte conduttrice sino al mese di agosto del 2011 (vedi
il prospetto di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice);
4) la disdetta inoltrata dalla conduttrice Corti è stata
prontamente contestata dalla parte locatrice con missiva
del 25 febbraio 2011 con cui quest’ultima ha messo in dub-
bio l’esistenza dei gravi motivi a fondamento del recesso
invocando altresì la manutenzione del contratto (vedi il
doc. n. 13 del fascicolo di parte attrice);
5) al momento del rilascio dell’immobile locato ubicato
in Milano, Via Novara n. 139, momento che la difesa della
parte conduttrice ha individuato nel maggio del 2011, la
conduttrice Mirella Corti si è trasferita presso l’immobile
del nipote al piano di sopra rispetto a quello in cui si tro-
va il bene in precedenza condotto in locazione lasciando
quest’ultimo con i mobili e gli arredi sino a quel momento
in uso ai conduttori (si vedano le foto di cui al doc. n. 10
del fascicolo di parte attrice): in particolare sono stati
relitti l’armadio ed i mobili della camera da letto, una li-
breria, il divano, il tavolo e le sedie in soggiorno, gli arredi
della cucina nel relativo locale, il lavandino ed i mobili
nella stanza da bagno, come riferito dai testi Cristina Rus-
su e Valentin Gjonaj escussi in udienza e come sostanzial-
mente ammesso dalla difesa di parte convenuta;
6) i mobili di cui al precedente punto sono stati def‌ini-
tivamente sgomberati dalla parte conduttrice nel febbraio
del 2014, come si desume dall’impegno preso dalla conve-
nuta Isabella Alessandrini all’udienza del 13 febbraio 2014
riportato a verbale;

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