Tribunale Civile di Milano sez. XIII, 28 gennaio 2015, n. 1262

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giur
5/2015 Arch. loc. e cond.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 28 GENNAIO 2015, N. 1262
EST. ROTA – RIC. BALLABIO (AVV. TAGLIABUE) C. VALASSINA ED ALTRI (AVV. BORIO)
Comodato y Estinzione y Richiesta del comodante y
Comodato senza determinazione di durata (como-
dato precario) y Vincolo di destinazione alle esigen-
ze familiari y Presunzione y Esclusione y Accerta-
mento y Necessità y Mancanza y Conseguenze.
Comodato y Estinzione y Richiesta del comodante y
Comodato senza determinazione di durata (como-
dato precario) y Sopravvenuto bisogno della cosa
comodata y Requisiti y Imprevedibilità e urgenza y
Deterioramento delle condizioni economiche del
comodante y Suff‌icienza y Limiti.
. Nel comodato di bene immobile, stipulato senza de-
terminazione di termine, la volontà di assoggettare il
bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la
destinazione a residenza familiare, non può essere
presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in
mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole
alla sua cessazione. (c.c., art. 1809; c.c., art. 1810) (1)
. Ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, c.c., il bisogno
che giustif‌ica la richiesta del comodante di restituzione
del bene deve essere imprevisto e, dunque, sopravvenu-
to rispetto al momento della stipula del contratto di co-
modato nonché urgente, senza che rilevino bisogni non
attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili,
potendo tale bisogno consistere nell’imprevisto dete-
rioramento della condizione economica del comodan-
te causata dal peggioramento dello stato di salute del
coniuge cui il comodante debba far fronte con risorse
proprie. Ne consegue che il sopravvenire di un imprevi-
sto deterioramento della condizione economica del co-
modante che giustif‌ichi la restituzione del bene ai f‌ini
della sua vendita o di una redditizia locazione consente
di porre f‌ine al comodato, ancorché la sua destinazione
sia quella di casa familiare. (c.c., art. 1809) (2)
(1) Soluzione da condividersi. In termini, cfr. Cass. civ. 21 novembre
2014, n. 24838, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
(2) Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2014, n.
20448, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il dato pacif‌ico della odierna controversia è costitui-
to dal fatto che i coniugi convenuti Manuela Valassina
e Simone Turetta occupano a titolo di comodato con la
loro f‌iglia Arianna Turetta il compendio immobiliare di
proprietà della ricorrente Anna Franca Ballabio – ma-
dre di Manuela Valassina – ubicato in Bollate, Via Porra
n. 90: con il presente giudizio Anna Franca Ballabio ha
convenuto in giudizio Manuela Valassina, Simone Turet-
ta ed Arianna Turetta chiedendo il rilascio del predetto
compendio immobiliare sul presupposto che, sussistendo
tra le parti un contratto di comodato precario senza pre-
determinazione di tempo ex art. 1810 c.c., tale contratto
sarebbe irreversibilmente scaduto giusta la richiesta di
restituzione inoltrata ai convenuti, ad opera del difensore
della odierna ricorrente, nell’aprile del 2013 (doc. n. 7 fa-
scicolo ricorrente), con il conseguente venir meno in capo
ai convenuti Manuela Valassina, Simone Turetta ed Arian-
na Turetta del titolo giuridico legittimante la protrazione
dell’occupazione del predetto compendio immobiliare.
A corredo della domanda di rilascio la ricorrente Anna
Franca Ballabio ha altresì chiesto ai convenuti Manuela
Valassina, Simone Turetta ed Arianna Turetta il risar-
cimento del danno per la protrazione dell’occupazione
del compendio per cui è lite, danno quantif‌icato in Euro
10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia.
Si sono costituiti i convenuti Manuela Valassina, Simo-
ne Turetta ed Arianna Turetta chiedendo il rigetto delle
avverse pretese posto che il contratto di comodato inter
partes era da considerarsi, a loro dire, stipulato nell’esclu-
sivo interesse delle esigenze abitative della famiglia degli
odierni convenuti e, in quanto tale, vincolato al loro uso
abitativo sino al raggiungimento della maggiore età della
f‌iglia dei comodatari Arianna Turetta: da considerare, ad
avviso della difesa di parte convenuta, era non tanto l’art.
1810 c.c. quanto piuttosto il disposto dell’art. 1809 c.c. in
applicazione del quale il contratto di comodato in esse-
re tra le parti di causa, da qualif‌icare quale comodato a
termine consistente nel raggiungimento della maggiore
età della f‌iglia dei comodatari Arianna Turetta e/o nel rag-
giungimento della indipendenza economica di quest’ulti-
ma, poteva essere sciolto anzitempo unicamente nel caso
previsto dal secondo comma del predetto art. 1809 c.c.,
vale dire in presenza di un sopravvenuto ed urgente biso-
gno del comodante tale da imporre l’immediata restituzio-
ne della cosa data in comodato.
I convenuti Manuela Valassina, Simone Turetta ed
Arianna Turetta hanno poi chiesto in via riconvenziona-
le, oltre che il riconoscimento della natura di contratto a
termine vincolato in capo al comodato per cui è lite, an-
che il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria
sostenute nel corso di venti anni di occupazione del cespi-
te immobiliare di proprietà della ricorrente Anna Franca
Ballabio ubicato in Bollate, Via Porra n. 90, domanda di
rimborso delle opere indicate e quantif‌icate come da sti-
ma effettuata a seguito di consulenza tecnica di parte a
f‌irma ing. Maurizio Caiani (doc. n. 11 fascicolo convenuti).
Questi i fatti di causa, il Giudice ritiene che debba-
no essere accolte le domande azionate da Anna Franca
Ballabio avverso i convenuti Manuela Valassina, Simone
Turetta ed Arianna Turetta e che, al contrario, debbano
essere disattese le domande riconvenzionali da questi ul-
timi proposte avverso la predetta ricorrente per i motivi di
seguito indicati.
Ai f‌ini della soluzione della odierna controversia il Tri-
bunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione espresso dalla sentenza n.
24838 del 21 novembre 2014 secondo cui “ Nel comoda-
to di bene immobile, stipulato senza determinazione di
termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso
particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza

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