Tribunale civile di Milano sez. XIII, 6 ottobre 2014
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giur
Arch. loc. e cond. 2/2015
MERITO
tribunAle civile di milAno
sez. Xiii, 6 ottobre 2014
est. rotA – ric. X c. condominio y
Parti comuni dell’edificio y Uso della cosa co-
mune y Estensione e limiti y Impianto per la pro-
dizione di energia da fonti rinnovabili destinato al
servizio di singola unità immobiliare y Installazione
su falda del tetto comune y Diniego assembleare y
Esclusione y Poteri dell’assemblea y Controllo nelle
limitate forme di cui all’art. 1122 bis, terzo comma,
c.c. nel caso in cui l’installazione comporti modifi-
cazioni delle parti comuni y Sussiste.
. In caso di volontà di un condòmino di voler utilizzare
parti comuni del condominio (nella specie una falda
del tetto) al fine dell’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al
servizio di singole unità immobiliari ex art. 1122 bis,
secondo comma, c.c., non è consentito al consesso as-
sembleare denegare l’autorizzazione all’esecuzione
dell’impianto, salva – piuttosto – la possibilità del-
l’esercizio di un controllo (peraltro limitato alle attività
di cui al terzo comma del medesimo articolo) nel caso
in cui l’installazione comporti modificazioni delle parti
comuni. (c.c., art. 1102; c.c., art. 1117; c.c., art. 1122;
c.c., art. 1139) (1)
(1) A quanto consta, prima pronuncia ad aver affrontato la specifica
fattispecie dopo la riforma del condominio. Sul concetto di “diritto
al pari uso della cosa comune” v. le citate Cass. civ. 16 giugno 2005,
n. 12873, in questa Rivista 2005, 648 e Cass. civ. 9 novembre 1998, n.
11268, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
L’odierno giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della
delibera assembleare assunta dal (omissis) n. 11/13 in
(omissis) in data 26 novembre 2013 (per reperire la de-
libera vedi il doc. n. 1 fascicolo parte attrice) azionata
dall’attore (omissis) nella parte in cui il consesso assem-
bleare non ha, al punto numero quattro dell’ordine del
giorno, autorizzato il condomino (omissis) ad installare
sul tetto condominiale otto pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica ad uso personale secondo
lo schema allegato al verbale assembleare (vedi il doc. n. 2
fascicolo parte attrice): la difesa di parte attrice ha messo
in evidenza due profili di invalidità afferenti la delibera in
esame, costituito il primo dal non aver il verbale assem-
bleare indicato nominativamente i condomini che avevano
votato a favore, contro o che si erano astenuti sì da non
consentire la verifica né della sussistenza, all’esito della vo-
tazione, della necessaria maggioranza per teste né dell’esi-
stenza di eventuali conflitti di interesse, ed il secondo dal
non essere consentito al consesso assembleare, in caso di
volontà di un condomino di volere utilizzare parti comuni
del condominio al fine della installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al
servizio di singole unità del condominio ex art 1122 bis, se-
condo comma, c.c. - nel caso in esame l’utilizzo di parte del
tetto condominiale con riguardo alla “falda fonte strada del
tetto della scala D” - il diniego di autorizzazione all’esecu-
zione dell’impianto, come era inopinatamente accaduto in
occasione del deliberato assembleare censurato nella pre-
sente sede, salva piuttosto la possibilità dell’esercizio di un
controllo nel caso in cui l’installazione dell’impianto avesse
comportato modificazioni delle parti comuni. Si è costituito
in giudizio il (omissis) 11/13 (omissis) asserendo la legit-
timità dell’operato dell’assemblea del 26 novembre 2013 e
giustificando il diniego di autorizzazione dei condomini al
progetto dell’attore (omissis) sia sulla base del fatto che il
predetto attore non aveva fornito all’amministratore alcun
progetto specifico dell’installazione dei pannelli solari da
effettuare con tutte le indicazioni tecniche necessarie,
contravvenendo così al disposto dell’art. 1122 bis, terzo
comma, c.c. che al contrario richiede che il condomino che
voglia effettuare un intervento volto alla posa di impianti
fotovoltaici debba preventivamente comunicare all’ammi-
nistratore il contenuto specifico e le modalità di esecuzione
degli interventi ove questi ultimi, come nel presente caso,
importino modificazioni delle parti comuni, sia per la con-
statazione che la posa di otto pannelli fotovoltaici, come da
progetto allegato agli atti, era da considerarsi contrastante
con decoro architettonico dell’edificio oltre che invasivo at-
teso che veniva interessata la metà della copertura condo-
miniale, sia infine per il fatto che l’intervento del (omissis)
cozzava vuoi con il disposto dell’art. 5 del regolamento con-
dominiale (per reperire il regolamento vedi il doc. n. 3 del
fascicolo di parte attrice) che vieta espressamente di intra-
prendere opere che modifichino l’architettura esterna del
fabbricato e delle parti comuni della casa e che comunque
rechino pregiudizio ai condomini vuoi con i limiti previsti
dall’art. 1102 c.c. in materia di uso delle parti comuni ad
opera dei singoli condomini.
Instaurato il contradditorio tra le parti di causa, la cau-
sa è stata decisa a seguito di discussione orale secondo lo
schema di cui all’art. 281 sexies del codice di rito civile.
Questi i fatti di causa. Il Giudice ritiene che il delibe-
rato assembleare censurato dalla difesa di parte attrice -
nella parte in cui i condomini non hanno, al punto numero
quattro dell’ordine del giorno, autorizzato l’attore (omis-
sis) ad installare sul tetto condominiale otto pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso
personale secondo lo schema allegato agli atti - risulti
viziato da entrambe le illegittimità sopra evidenziate per i
motivi di seguito indicati.
La delibera censurata ha indicato i millesimi dei condo-
mini che hanno votato a favore del diniego di autorizzazione
(295,70), contro il diniego di autorizzazione (117,23) non-
ché i millesimi dei soggetti che si sono astenuti a riguardo
(201,22), ma non ha indicato i nominativi dei votanti sì
da non permettere la verifica né della sussistenza all’esito
della votazione, della necessaria maggioranza per teste né
dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse: ciò compor-
ta di per sé la invalidità delle statuizioni in essa contenute
(vedi sullo specifico punto la sentenza della Suprema Corte
di Cassazione n. 810 del 29 gennaio 1999 a mente della qua-
le “in tema di condominio degli edifici, ai fini della validità
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