Tribunale Civile Di Mantova 15 Maggio 2018

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA
15 MAGGIO 2018
EST. BULGARELLI – RIC. L. (AVV. GANDOLFI) C. C.V. SOC. COOP. ONLUS (AVV.
BARBIERI)
Procedimenti sommari y Convalida y Licenza e
sfratto y Per f‌inita locazione y Condanna al futu-
ro rilascio dell’immobile y Ricorso al rito speciale
locatizio ex art. 447 bis c.p.c. y Ammissibilità y Al-
ternatività rispetto all’intimazione di licenza per
f‌inita locazione ex art. 657 c.p.c. y Sussiste y Fatti-
specie in tema di comodato.
. In difetto di norme contrarie, la pronuncia di con-
danna al futuro rilascio dell’immobile può chiedersi
anche seguendo il rito speciale locatizio ex art. 447
bis c.p.c., in luogo di quello ordinariamente previsto
dall’art. 657 c.p.c. (intimazione di licenza per f‌inita
locazione). (Fattispecie nella quale, ricorrendo alla
procedura ex art. 447 cit., era stato chiesto accertarsi
la cessazione di un rapporto di comodato per la futura
scadenza del termine contrattualmente convenuto, con
condanna al rilascio dell’immobile a far data dal giorno
successivo). (c.p.c., art. 657; c.p.c., art. 447 bis) (1)
(1) Questione nuova, la cui soluzione nel caso specif‌ico è destinata
a creare dibattito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente seguendo il rito speciale locatizio (art.
447 bis c.p.c.) ha chiesto accertarsi “la cessazione di un
rapporto di comodato” alla data del 30 settembre 2018 per
scadenza del termine convenuto con condanna al rilascio
a far data dal giorno successivo dell’immobile oggetto del
relativo contratto.
Si è costituita la convenuta senza nulla eccepire e de-
durre il che impedisce ogni pronuncia di nullità dell’atto
introduttivo ex artt. 164, 660, comma 3, c.p.c. considerato
il carente contenuto sul punto del ricorso.
L’art. 657 c.p.c. prevede che la licenza per f‌inita loca-
zione venga intimata prima della scadenza del contratto
con la contestuale citazione per la convalida per evitare
la tacita riconduzione, se trattasi di contratto a tempo de-
terminato, e per apporre un termine f‌inale al rapporto, se
trattasi di contratto a tempo indeterminato.
La licenza per f‌inita locazione presuppone infatti un
rapporto non ancora scaduto; l’intimazione indica non
a caso la data, necessariamente futura, in relazione alla
quale l’ordine di rilascio è destinato ad avere effetto.
Dall’art. 657 c.p.c. si ricava che l’atto introduttivo deb-
ba contenere l’intimazione di licenza e la citazione a com-
parire in giudizio per la convalida della intimazione.
La natura dell’intimazione è discussa sia in dottrina
che in giurisprudenza: se essa sia un atto complesso con
effetti sostanziali e processuali, in quanto diretta, sotto
forma di manifestazione di volontà unilaterale e ricettizia
ad impedire la tacita riconduzione del contratto, e di carat-
tere processuale, in quanto esplicante una vocatio in ius
del conduttore per la convalida della licenza o dello sfratto
(Cass. 289/1986; Cass. 12117/2003), o se essa abbia natura
meramente processuale pur provocando effetti in ordine al
rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Aderendo a tale ultima impostazione, giudicata più
aderente all’effettiva valenza dell’atto introduttivo, si ri-
tiene che l’effetto sostanziale contenuto normalmente
nell’intimazione della licenza per f‌inita locazione possa
essere superato dalla domanda di condanna al rilascio vei-
colata in un processo soggetto ad un diverso rito speciale
oltretutto introdotto con ricorso e non con citazione.
Si vuole dire che la volontà della parte di impedire il rin-
novo del contratto e di ottenere la liberazione dell’immobile
alla scadenza si considerano già implicite nella domanda
della ricorrente, al di là di quanto previsto dall’art. 657
c.p.c., il che rende quindi ammissibile una domanda che ab-
bia le medesime f‌inalità e solo diverso (formale) contenuto.
La volontà della ricorrente di non rinnovare il contrat-
to è infatti manifestata chiaramente nel suo ricorso, così
come quella di ottenere la condanna in futuro della conve-
nuta al rilascio dell’immobile concesso in comodato.
La domanda della ricorrente, in def‌initiva, ancorché in-
trodotta con un rito difforme da quello previsto dall’art. 657
c.p.c. che prevede la citazione per la convalida e non il ri-
corso ex art. 447 bis c.p.c. (che risulta depositato nel caso di
specie) appare accoglibile senza doversi provvedere ad alcu-
na (diff‌icilmente ipotizzabile, peraltro) conversione del rito.
Né si ritiene che ciò possa cozzare contro la speciali-
tà del rito previsto dall’art, 657 c.p.c. dovendosi piuttosto
guardare alla specialità della domanda (condanna in fu-
turo e riconosciuto interesse ad agire del futuro creditore
del rilascio di procurarsi il titolo esecutivo anche prima
della scadenza, per poter far luogo all’esecuzione già in
tale momento, nel caso di mancato rilascio) che nel caso
specif‌ico si ritiene identica anche se veicolata nelle forme
del ricorso e non della citazione.
Non si vedrebbe del resto contro quali norme o principi
cozzerebbe la domanda della ricorrente poiché introdotta
con ricorso e/o quale pregiudizio potrebbe arrecare al con-
venuto dato che il legislatore non pare prevedere alcuna
sanzione per tale comportamento.
In def‌initiva, si ritiene che in difetto di norme contra-
rie, si possa domandare la stessa pronuncia di condanna
al futuro rilascio seguendo un procedimento diverso (i.e.
447 bis c.p.c.; in astratto anche più lungo ove il giudice
non rispetti i termini imposti dall’art. 415, comma 5, c.p.c.
o il convenuto si costituisca e non ricorrano gli estremi per
un’ordinanza ex art. 665 c.p.c.) rispetto a quello ordinaria-
mente previsto dall’art. 657 c.p.c.
Alla luce della particolare natura della domanda della
ricorrente e delle ragioni del suo interesse ad agire non v’è
luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
In base al principio di causalità non sussiste infatti un
suo diritto al rimborso delle spese processuali anticipate:
“Nel procedimento di convalida per f‌inita locazione il
giudice non può disporre la condanna alle spese a carico
del conduttore-intimato e a favore del locatore, non tro-
vando applicazione in tal caso il principio della soccom-
benza o quello di causalità, considerando che il provve-

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