Tribunale civile di Locri ord. 11 Dicembre 2018

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
alcun riferimento alla rinnovazione di quelli già esistenti”.
Un differente trattamento che per i giudici trova “una sua
chiara ragion d’essere” nel fatto che, “con la rinnovazione,
restano ferme le vecchie pattuizioni contrattuali già ap-
provate e praticate dalle parti, e che, quindi, per tali con-
tratti non appare necessaria la forma scritta” (cfr.: Trib.
Palermo sent. 20 febbraio 2001 e, in senso sostanzialmente
conforme, App. Genova sent. 6 marzo 2002). Per la magi-
stratura la forma scritta “invece sarebbe necessaria qua-
lora si f‌issassero nuove condizioni, in quanto, in tal caso,
non si avrebbe una semplice rinnovazione di quanto già
pattuito ma nuova regolamentazione del rapporto” (cfr.,
ancora, la citata sent. Trib. Palermo 20 febbraio 2001).
Sono, a ben vedere, conclusioni, tutte queste, che so-
stanzialmente troviamo anche nella pronuncia qua com-
mentata a dimostrazione dell’attenzione che i giudici han-
no dedicato alla vicenda.
Nella specie, la proprietaria di un immobile concesso in
locazione ad uso abitativo nel 1988, con accordo verbale,
convocava in giudizio la sua inquilina al f‌ine di ottenere,
in particolare, l’accertamento della nullità di tale accordo
per difetto di forma scritta, con conseguente condanna
della convenuta all’immediato rilascio dell’immobile. Se-
condo la tesi della ricorrente, infatti, l’intervenuto rinno-
vo tacito dell’accordo in questione, in vigenza della L. n.
431/1998, avrebbe fatto rientrare detto accordo nell’ambito
di applicazione di tale legge, la quale - come abbiamo visto
- prescrive la forma scritta per la validità della locazione.
Doglianza che il Tribunale di Pavia riteneva però infonda-
ta, da un lato, sul presupposto che all’epoca della conclu-
sione del contratto di interesse non era ancora previsto
alcun obbligo di forma scritta per le locazioni abitative;
dall’altro, sulla base del fatto che se il legislatore “avesse
voluto prescrivere la forma scritta” anche per il rinnovo di
un contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della L.
431/1998, avrebbe senz’altro richiamato all’art. 2, comma
6, anche l’art. 1, comma 4, “ciò che non è stato”. Si arriva
così avanti la Corte di appello di Milano, la quale nel con-
fermare la sentenza di primo grado, rigetta l’impugnazione
argomentando la decisione sotto diversi prof‌ili.
Anzitutto, i giudici sottolineano come in materia con-
trattuale valga il principio generale di libertà delle forme
ex art. 1350 c.c., sicché le ipotesi in cui la legge prescrive
la forma scritta - costituendo eccezioni alla regola genera-
le - sono da intendersi quali casi tassativi.
Secondo la Corte, poi, “già solo il raffronto” tra l’art. 1,
comma 1, L. n. 431/1998 - il quale estende, come abbiamo
visto, la portata di tale legge a tutti i contratti di locazione
ad uso abitativo stipulati o rinnovati dopo la sua entrata
in vigore - e il comma 4 dello stesso art. 1 - che prescrive,
come detto, la forma scritta, a pena di invalidità, soltan-
to in caso di stipulazione, senza far alcun riferimento alla
rinnovazione dei contratti già in corso - “induce ad esclu-
dere che la regola della forma scritta ad substantiam possa
trovare applicazione con riferimento ai contratti conclu-
si anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n.
431/1998. Per i magistrati, d’altra parte, la formulazione del
predetto art. 1, comma 4, è “univocamente indicativa” del
fatto che è al momento genetico del vincolo contrattuale, e
cioè al momento del sorgere dello stesso (prima o dopo la
data di entrata in vigore della L. 431/1998), che occorre far
riferimento per stabilire se il contratto di interesse debba,
o meno, essere concluso in forma scritta a pena di nullità.
Inf‌ine, i giudici meneghini evidenziano l’illogicità dell’as-
sunto secondo cui un contratto, valido secondo la legge del
momento in cui è stato concluso, possa divenire invalido suc-
cessivamente. Segnatamente, per la Corte non sarebbe dato
comprendere in che maniera “la mancanza di forma scritta,
ove mai - per assurdo - necessaria per la validità del rinnovo
contrattuale, potrebbe mai determinare la nullità - ab origi-
ne, con effetto retroattivo, o comunque sopravvenuta - di un
contratto di locazione validamente concluso in forma verba-
le in base alle norme vigenti all’epoca della sua stipulazione”.
Non v’è chi non veda come si tratti di osservazioni tutte
diff‌icilmente contestabili, in linea peraltro, come abbiamo
visto, con il pensiero degli interpreti e della pregressa giu-
risprudenza. La decisione in rassegna, pertanto, non può
che essere accolta con favore, apportando un ulteriore
contributo di chiarezza su di un aspetto della disciplina
locatizia indubbiamente complesso ed importante.
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
ORD. 11 DICEMBRE 2018
EST. AMADEI – RIC. COMUNE X C. SOC. Y
Procedimenti sommari y Convalida y Per moro-
sità y Presupposti y Natura eccezionale del proce-
dimento y Estensione analogica y Esclusione y Rap-
porto giuridico dedotto in giudizio y Contratto di
locazione y Necessità.
. Laddove il titolo contrattuale in virtù del quale un Co-
mune conceda la detenzione qualif‌icata di un immobile
non sia costituito da un contratto di locazione, bensì da
un appalto di servizi per l’aff‌idamento della gestione
dei locali per f‌ini di pubblica utilità, è inammissibile
il ricorso alla procedura speciale dell’intimazione di
sfratto per morosità. (c.p.c., art. 658) (1)
(1) Non constano precedenti editi in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in
persona del dott. Andrea Amadei, sciogliendo la riserva di
cui all’udienza dell’11 dicembre 2018, così provvede: vista
l’intimazione di sfratto per morosità ritualmente e tem-
pestivamente notif‌icata in data (omissis) nell’interesse
del Comune X nei confronti di Y, sia in proprio che nella
qualità di rappresentante legale della (omissis) con sede
in (omissis) alla C. da (omissis) quale conduttore degli
immobili Foglio 5, particelle 543 sub 6 e 7 del Comune X

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