Tribunale Civile di Livorno 23 giugno 2017, n. 688

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
MERITO
fatto e di diritto trattate, nonché dell’istruttoria meramen-
te documentale. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO
23 GIUGNO 2017, N. 688
EST. NANNIPIERI – RIC. C.M. C. CONDOMINIO VIA X
Responsabilità civile y Cose in custodia y Presun-
zione di colpa y Caso fortuito y Effetto liberatorio
totale o parziale y Inf‌iltrazioni provenienti da parti
comuni dell’edif‌icio y Fatto del danneggiato y Cam-
bio di destinazione d’uso dei locali y Incidenza y
Fattispecie relativa a mutamento di destinazione
d’uso da cantina ad abitazione avvenuto conte-
stualmente alla realizzazione dell’immobile.
. In tema di inf‌iltrazioni provenienti da parti comuni da
cui scaturiscano fenomeni di umidità in locali di pro-
prietà esclusiva, la responsabilità del condominio ex
art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni cagio-
nati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per
l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa
solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato
– con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal
fatto del danneggiato (come nel caso di cambio di de-
stinazione d’uso, con conseguenti implicazioni sull’are-
azione dei locali), avente un’eff‌icacia causale tale da
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e
l’evento dannoso o da aff‌iancarsi come ulteriore con-
tributo utile nella produzione del danno. (Fattispecie
nella quale il tribunale ha condannato il condominio ad
eseguire le opere destinate ad eliminare o, comunque,
attenuare le inf‌iltrazioni di umidità sul rilievo che il
mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abita-
zione era avvenuto contestualmente alla realizzazione
dell’immobile) (c.c., art. 2051) (1)
(1) Utile il riferimento a Cass. civ. 29 novembre 2011, n. n. 25239, in
questa Rivista 2012, 162.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notif‌icato Ce. MA.
Conveniva davanti al Tribunale di Livorno il Condominio
VIA, esponendo:
– di essere proprietaria di un appartamento sito al pia-
no terra del condominio;
– che l’appartamento era parzialmente interrato, nella
parte posteriore;
– di aver riscontrato da tempo consistenti fenomeni di
inf‌iltrazione dovuti alla mancanza di opere in prossimità
delle pareti perimetrali per impedire l’assorbimento di
umidità;
– di aver promosso procedimento ex 696 bis c.p.c. ed
il CTU nominato, Geom. Ve. Aveva riscontrato i danni da
umidità, indicando le opere da eseguire, alcune attinenti
alle pareti interne dell’immobile, altre relative alle pareti
esterne e, in particolare, la costruzione di una intercape-
dine per allontanare al terra a contatto delle pareti, limi-
tatamente alla porzione di resede di proprietà dell’attrice;
– che in condominio aveva deliberato di procedere solo
a interventi parziali relativi all’intercapedine.
Parte attrice, nel formulare le conclusioni, chiedeva la
condanna del convenuto condominio “alla esecuzione di
tutti i lavori indicati nella perizia del CTU Geom. Ve. (pag.
9) ed in particolare a:
1) la realizzazione di una intercapedine coperta da gri-
glia lungo tutte le pareti esterne che circondano l’immo-
bile di proprietà della sig.ra MA., come indicato in perizia;
2) l’esecuzione dei lavori di risanamento delle pareti
interne dell’immobile di proprietà della sig.ra Ma. come
indicato in perizia;
3) al pagamento dell’importo di euro 4.000 quale le-
sione del credito per mancato aff‌itto per il periodo luglio-
agosto (2013);
4) al rimborso di tutte le spese per il procedimento di ATP;
5) nonché al pagamento dell’importo di euro 5.000,00=
da liquidarsi in via equitativa a titolo di ulteriori danni
quali ad esempio i disagi per l’insalubrità, e i danni agli
arredi interni”.
Si costituiva in giudizio il convenuto condominio, op-
ponendosi alla domanda ed in particolare rilevando ed
eccependo:
– che i locali di proprietà dell’attrice erano destinati,
nel progetto iniziale, a cantine, con altezza interna me-
dia di 210 cm; che a seguito di variante del 1962 erano
poi destinati a civile abitazione e venduti ai danti causa
dell’attrice per un prezzo notevolmente inferiore a quel-
lo di altri appartamenti del medesimo condominio di pari
metratura;
– che comunque l’appartamento era privo del rapporto
aereo/illuminante prescritto dalle norme igienico-sanitarie;
– che l’umidità era dovuta ad un fenomeno di imbibi-
zione diretta dal terreno circostante e quindi in sostanza
a caso fortuito;
– che gli interventi suggeriti dal CTU per una porzione
di mura perimetrali risultavano sostanzialmente irrealiz-
zabili, come del resto evidenziato anche dallo stesso CTU,
anche per la presenza di alberature ed in particolare di
un pino secolare le cui radici rischiavano di essere com-
promesse;
– che comunque il condominio aveva già deliberato la
esecuzione parziale delle opere;
– che dovevano accertarsi le concause, riferibili anche
a carenze dell’appartamento di proprietà esclusiva dell’at-
trice;
– che le richieste di risarcimento danni erano infon-
date.
La causa era istruita con produzioni documentali, ac-
quisizione del fascicolo del precedente procedimento ex
696 bis c.p.c., prove orali, CTU di chiarimenti (aff‌idata ad
altro geometra, dopo che il geometra del procedimento ex
696 bis c.p.c. aveva omesso di depositare la relazione nei
termini richiesti).
Le parti precisavano le conclusioni, come da verbale
di udienza del 2 febbraio 2017 e il Giudice tratteneva la

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