Tribunale civile di Lecco sez. II, 6 febbraio 2013, n. 75

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giur
6/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
- la domanda svolta originariamente contro il Notaio
Contursi (a cui sono succeduti gli eredi) si fonda su titolo
contrattuale, e dunque Vanni Sergio non era legittimato a
proporla, posto che pacif‌icamente l’incarico professionale
era stato conferito da Giveco S.r.l.; nella prima memoria ex
art. 183 n. 1 c.p.c. è stata introdotta una nuova domanda,
fondata su responsabilità extracontrattuale, che tuttavia
appare inammissibile perché tardiva;
- la domanda contro Silvestri Carlo è infondata, in
quanto quest’ultimo si è occupato solo di una pratica cata-
stale, sicché è sostanzialmente estraneo alla cessione del
bene intervenuta tra Vanni e Giveco Srl, che costituisce
oggetto delle doglianze delle attrici.
10. Le spese di causa sostenute dalle attrici e dalla
convenuta Tusini Ornella vanno poste interamente a ca-
rico di Giveco Srl che si è opposta alla domanda rendendo
necessario anche l’espletamento di C.T.U. e che è risultata
soccombente sulle domande principali; per le medesime
ragioni anche le spese di C.T.U., liquidate dal G.I. con
provvedimento del 30 ottobre 2010 (dep. 8 novembre
2010), vanno poste def‌initivamente e per l’intero a carico
di Giveco S.r.l.
Le spese di causa sostenute dalle attrici e dalla Tusini
vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri
di cui al D.M. n. 140/2012 inerendo ad attività proces-
suale ancora in corso ed essendo il credito concretamente
liquido ed esigibile solo dopo il deposito della presente
pronuncia; ai f‌ini della liquidazione, lo scaglione di ri-
ferimento è quello per cause di “valore indeterminato o
indeterminabile”, che va applicato nei valori medi per
tutte le fasi, con riguardo Tusini Ornella, la cui attività
difensiva è sostanzialmente consistita nel prestare adesio-
ne alle tesi attoree; invece, ai f‌ini della liquidazione delle
spese sostenute dalle attrici, va considerato che la difesa
riguarda due parti e che ha richiesto in concreto maggiore
attività sia per la pluralità delle parti citate in causa dalle
attrici sia per le attività di riassunzione, curate sempre
dalla difesa attorea, sia per la complessità delle questioni
sollevate in citazione e trattate nel corso del giudizio:
pertanto, ai valori medi, va applicato l’aumento del 100%
per tutte le fasi.
Le spese di causa tra le attrici e Vanni Marco vanno
invece compensate, come anche quelle tra Vanni e Tusini
stante l’immediata adesione prestata da Vanni Sergio alla
tesi attorea.
Vanno parimenti compensate le spese tra le attrici, Tu-
sini Ornella e Ventre Gianfranco: questi ultimi due conve-
nuti, infatti, a prescindere dalle tesi sostenute in concreto
nei rispettivi atti, sono stati citati in giudizio quali meri
litisconsorti necessari, posto che le effettive controparti
rispetto alle domande svolte erano il Vanni e la società
Giveco Srl.
Vanno inf‌ine compensate le spese tra Vanni Sergio e
Giveco Srl e tra il chiamante in causa e i terzi chiamati
stante le ragioni delle decisioni e il sostanziale disinteres-
se manifestato dagli eredi. (Omissis)
tRibunale civile di lecco
sez. ii, 6 febbRaio 2013, n. 75
Ric. consoRzio bRianteo villa gReppi (avv. d’amico) c. habib ben salah
(avv. gRasselli)
Procedimenti sommari y Per convalida y Per f‌inita
locazione y Locazione legata ad un rapporto di lavo-
ro y Applicabilità y Sussistenza.
. L’art. 659 c.p.c. a tenore del quale ‘’se il godimento
di un immobile è il corrispettivo anche parziale di
una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di
sfratto. . . può essere fatta quando il contratto viene a
cessare per qualsiasi causa’’, non si riferisce alle sole
ipotesi di custodia, portierato e guardiania, ma a tutte
quelle di concessione in godimento di un immobile fun-
zionalmente collegata con un rapporto di prestazione
d’opera in modo da costituirne, anche parzialmente, il
corrispettivo. (c.c., art. 659) (1)
(1) Si rinvia alla citata Cass. civ. 21 giugno 1984, n. 3680, in Ius&Lex
dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
svolgimento del pRocesso e motivi della decisione
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, premesso che:
tra il Consorzio e Ben Salah Habib era in corso un
rapporto contrattuale in base al quale lo stesso Consorzio
aveva concesso in godimento a Ben Salah Habib un pro-
prio immobile (denominato ex portineria) sito nel com-
plesso immobiliare sede del Consorzio medesimo verso il
pagamento di un canone di euro 300,00 annui;
il predetto canone era individuato “in considerazione
ed in corrispettivo della funzione di presenza del suddet-
to Ben Salah Habib nel complesso immobiliare sede del
Consorzio, costituendo tale presenza presidio durante le
ore di chiusura degli uff‌ici consortili e di conseguenza
deterrente per l’intrusione di malintenzionati”;
il predetto rapporto, già prorogato una volta, era def‌ini-
tivamente cessato in data 30 dicembre 2005;
nonostante i solleciti Ben Salah Habib non aveva mai
rilasciato l’immobile;
peraltro Ben Salah Habib aveva versato il canone previ-
sto solo per il 2006 e poi non aveva versato più nulla e ciò
legittimava la risoluzione del rapporto;
tutto ciò premesso, il Consorzio Brianteo Villa Greppi
intimava lo sfratto ex art. 659 c.p.c. o, in subordine, per
morosità ex art. 658 e contestualmente citava Ben Salah
Habib per la convalida.
Si costituiva in giudizio l’intimato Ben Salah Habib, ec-
cependo la nullità dell’intimazione di sfratto, in quanto non
erano stati indicati gli estremi del dedotto rapporto con-
trattuale, dell’immobile oggetto di causa e della morosità.
L’intimato sosteneva che non esisteva alcun rapporto di
locazione tra le parti, essendo il godimento dell’immobile,
oggetto del presente giudizio, stato concesso per effetto
di un provvedimento amministrativo di tipo concessorio
a seguito di atto deliberativo n. 29 del 23 giugno 2004 del
consiglio amministrativo del Consorzio. Inoltre, qualora si
fosse voluto qualif‌icare il rapporto dedotto in causa quale

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