Tribunale Civile di Lecce sez. II, 17 ottobre 2018, n. 3469

Pagine1041-1048
1041
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZ. II, 17 OTTOBRE 2018, N. 3469
EST. SFORZA – RIC. R. ED ALTRI (AVV. PRETE) C. CA. ASS.NI S.P.A. (OGGI AM.
ASS.NI S.P.A.) ED ALTRI (AVV. PICCINNO)
Velocità y Limiti elastici y Valutazione y Preciso ac-
certamento dell’oggettiva velocità tenuta dal vei-
colo y Necessità y Esclusione y Osservanza dei limiti
imposti in via generale dal Codice della strada y Ri-
lievo y Esclusione.
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
vittime della strada y Sinistro causato da veicolo
non identif‌icato y Domanda di risarcimento nei
confronti dell’impresa designata y Presentazione di
denunzia o querela contro ignoti y Obbligatorietà y
Esclusione y Limiti.
. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale
l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigen-
za di stabilire se essa debba o meno considerarsi ecces-
siva, deve essere condotto in relazione alle condizioni
dei luoghi della strada e del traff‌ico che vi si svolge e
può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze
del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo,
senza necessità di un preciso accertamento dell’ogget-
tiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assu-
ma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei
limiti imposti in via generale dal codice della strada.
(nuovo c.s., art. 141) (1)
. Per ottenere il risarcimento del danno da parte del
Fondo di garanzia vittime della strada, la vittima non
ha l’obbligo di presentare alcuna denunzia o querela
contro ignoti, ma siffatto comportamento, unitamente
ad altre risultanze probatorie, può condurre a suppor-
tare e corroborare la sussistenza o la insussistenza del
sinistro. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 283) (2)
(1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 12 ottobre 2004, n. 20173, in
questa Rivista 2005, 99 e Cass. civ., 1 giugno 1994, n. 5305, ivi 1995, 567.
(2) Principio più volte ribadito dalla S.C. Ex multis: Cass. civ. 4 no-
vembre 2014, n. 23434, in questa Rivista 2014, 991; Cass. civ. 2 set-
tembre 2013, n. 20066, ivi 2014, 23; e Cass. civ. 18 giugno 2012, n.
9939, ivi 2012, 870.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16 marzo 2012, ritualmente
notif‌icato, R.G., T.P. e R.A., in proprio e in qualità di eredi
di R.R.D., evocavano in giudizio. innanzi a questo Tribuna-
le, soppressa sezione distaccata di Nardò (Le), Ca. Ass.ni
S.p.a. (oggi Am. Ass.ni S.p.a.), B.M.G. e Al. Ass.ni S.p.a.
in qualità di Impresa designata alla gestione e liquidazio-
ne dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime
delle strada, chiedendo, previa concessione di provvisio-
nale, la condanna in solido tra loro, e nella misura del 50%
a carico di Ca. Ass.ni S.p.a e di B.M.G., e del residuo 50% a
carico di Al. Ass.ni S.p.a., al risarcimento dei danni non pa-
trimoniali, iure proprio e iure hereditatis ad essi spettanti
pro quota, sofferti per la morte del loro congiunto R.R.D.,
rispettivamente, f‌iglio di R.G. e T.P., e fratello di R.A. che
quantif‌icavano in complessivi €. 1.127.866,80 (di cui €.
439.616,08 quale quota parte spettante in favore di T.P., €.
420.272,08, quale quota parte spettante in favore di R.G.,
ed €. 267.978,67, quale quota parte spettante in favore di
R.A.), verif‌icatasi in occasione del sinistro occorso in data
7 marzo 2010, alle ore 12:10 circa, così descritto: mentre il
minore R.R.D. percorreva alla guida del ciclomotore Gilera
tg. (omissis) di proprietà del padre R.G., la Via (omissis)
nell’abitato di (omissis), in direzione centro. giunto in
prossimità dell’incrocio con Via (omissis), “dopo essere
stato urtato da una moto di colore scuro non identif‌icata,
che percorreva a forte velocità l’opposto senso di marcia e
che invadeva la sua corsia, cadeva rovinosamente per terra
unitamente al conducente della predetta moto (...) rima-
nendo per terra all’interno della propria corsia di marcia”,
ove “veniva schiacciato dalla ruota anteriore e posteriore
sinistra dell’autovettura Ford (omissis)”, tg. (omissis), as-
sicurata per la r.c. con Ca. Ass.ni S.p.a. (oggi Am. Ass.ni
S.p.a.), di proprietà e condotta nell’occasione da B.M.G.,
la quale, procedendo “a velocità elevata” e “dall’opposto
senso di marcia, con direzione periferia”, dopo l’impatto,
“percorreva circa 30 metri prima di fermarsi”, mentre il
conducente della moto non identif‌icata, “si alzava” da ter-
ra e si allontanava senza lasciare le proprie generalità”
(così, testualmente, nell’atto di citazione).
A seguito del predetto sinistro il minore R.R.D. decede-
va e i suoi stretti congiunti chiedevano, pertanto, che i con-
venuti fossero condannati al risarcimento dei danni non
patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, per la perdita
del rapporto parentale, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
29 giugno 2012 si costituiva Ca. Ass.ni S.p.a. (oggi Am. Ass.
ni S.p.a.), la quale contestava nel merito l’an e il quantum
della domanda attorea, sostenendo l’esclusiva responsa-
bilità nella causazione del sinistro in esame dello stesso
R.R.D., stanti le risultanze degli elaborati peritali espletati
nel corso del procedimento penale a carico di B.M.G., con-
clusosi con decreto di archiviazione, che avevano già mes-
so in luce, per un verso, la “spericolatezza” della mano-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT