Tribunale Civile di Lecce sez. II, 19 gennaio 2016

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZ. II, 19 GENNAIO 2016
EST. SANGHEZ – RIC. PIZZOLANTE (AVV. VALENTE) C. COMUNE DI RACALE ED
ALTRO (AVV.TI FORTUNATO M. E FORTUNATO P.)
Responsabilità civile y Amministrazione pubbli-
ca y Opere pubbliche y Strade y Sinistro stradale y
Responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.
dell’ente proprietario y Limiti y Comportamento
colposo del danneggiato y Esclusione del nesso di
causalità y Sussistenza.
. In tema di responsabilità da sinistri stradali, l’uso del
bene demaniale-strada in modo poco diligente è fatto
idoneo ad escludere il nesso di causalità sia nel caso
di applicabilità dell’art. 2051 c.c., sia nel diverso caso
in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola gene-
rale dell’art. 2043. (Nella fattispecie è stata esclusa la
responsabilità della P.A. per la caduta di un motocicli-
sta a causa di una buca sul manto stradale poichè il
danneggiato aveva tenuto una condotta imprudente e
non adeguata alle concrete circostanze dei luoghi, tro-
vandosi a percorrere una strada interessata da lavori di
scavo). (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054) (1)
(1) Giurisprudenza costante. Ex multis, si vedano Cass. civ. 13 gen-
naio 2015, n. 287, in questa Rivista 2015, 437; Cass. civ. 22 ottobre
2014, n. 23919, ivi 2014, 306; Cass. civ. 22 aprile 2010, n. 9546, ivi
2011, 263 e Cass. civ. 8 agosto 2007, n. 17377, ivi 2008, 32.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato del 28 marzo 2007, ri-
tualmente notif‌icato, Pizzolante Fernando conveniva in
giudizio il Comune di Racale al f‌ine di sentirlo condan-
nare, previo accertamento della propria responsabilità, al
pagamento della somma di euro 16.019,90 oltre interessi e
rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni per
le lesioni subite in seguito al sinistro occorsogli.
Lamentava, infatti, che in data 26 giugno 2006 mentre
percorreva in sella al proprio motociclo via Trieste dell’a-
bitato di Racale, giunto all’intersezione con via Convento,
a causa dell’improvviso cedimento del manto stradale, ro-
vinava per terra. Su detta via erano in corso dei lavori non
segnalati. In seguito alla caduta, il Pizzolante riportava
lesioni tali da dover richiedere l’intervento dei sei sanitari
del 118 intervenuti sul luogo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Ra-
cale il quale, preliminarmente, eccepiva difetto di legit-
timazione passiva dell’Ente comunale poiché sul luogo,
teatro del sinistro, erano in corso lavori di scavo ad ope-
ra della ditta Enel S.p.A., e pertanto la domanda andava
rivolta a detta società. Nel merito riteneva che nessuna
responsabilità poteva essere addebitata al Comune né ai
sensi dell’art. 2043 c.c. né ai sensi dell’art. 2051 c.c. per
mancanza dei presupposti.
Infatti perché l’Ente possa ritenersi responsabile è ne-
cessario che il danno si presenti sotto la veste dell’insidia
o del trabocchetto e che sia occulto e non prevedibile. Cir-
costanze del tutto assenti nel caso di specie. Pertanto il
Comune concludeva per il rigetto della domanda attorea,
con vittoria di spese e compensi di lite.
Pertanto l’attore chiedeva al giudice di essere autoriz-
zato a chiamare in causa l’Enel Spa.
Veniva chiamata in giudizio, non Enel Spa, ma Enel Ser-
vizio Elettrico, la quale società, nel costituirsi ed eccepire
la propria carenza di legittimazione passiva comunicava
che il Contratto per i lavori su via Trieste era intercorso
tra il Comune di Racale e la Enel Distribuzione S.p.A.
Il Pizzolante quindi chiedeva di essere autorizzato a
chiamare in causa quest’ultima ed il giudice disponeva in
conformità.
Si costituiva ritualmente la Enel Distribuzione S.p.A.
la quale, preliminarmente contestava le modalità di
chiamata in causa, irrituali, poiché avvenute in assenza
di contraddittorio e sulla base di una istanza presentata
fuori udienza. Sempre in via preliminare dichiarava che
i lavori di scavo e ripristino del manto stradale eseguiti
sul luogo del presunto incidente erano stati realizzati,
per conto della società elettrica dal Consorzio Archime-
de e pertanto chiedeva di essere autorizzato a chiamare
in causa quest’ultimo. Nel merito contestava la domanda
attorea per difetto, nel caso di specie, dei connotati della
oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità. Af-
fermava che i lavori erano adeguatamente segnalati, che
la strada era dotata di pubblica illuminazione con ottima
visibilità e che la via era nota all’attore. Inoltre affermava
che se il Pizzolante avesse avuto una condotta di guida
adeguata l’evento non si sarebbe verif‌icato o quantome-
no, i danni lamentati sarebbero stati notevolmente ridotti,
contestandone anche il quantum. Concludeva quindi per
il rigetto della domanda con vittoria di spese e compen-
si per l’irritualità della stessa, in subordine sempre in via
preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in
causa il Consorzio Archimede e di conseguenza dichiarare
la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito,
rigettare la domanda attorea poichè infondata in fatto e
diritto, con vittoria di spese e compensi di lite. Inf‌ine, nel-
la denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste
dichiarare esclusivo responsabile il Consorzio e condanna-
re quest’ultimo al risarcimento del danno tenendo inden-
ne l’Enel Distribuzione S.p.A.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del Consorzio
Archimede il quale, nel costituirsi contestava la domanda
attorea ritenendo inverosimile l’esistenza del nesso di
causalità tra il manto stradale e l’evento lamentato. Af-
fermava, altresì, che su via Convento e via Trieste non si
creò mai nessuna buca tale da determinare un’insidia o un
trabocchetto, e tale da causare la caduta del motociclista
e che comunque i lavori insistenti su detta via erano stati
dati in subappalto alla ditta Malerba Valter e pertanto ne
chiedeva la chiamata in garanzia al f‌ine di essere manle-
vata.
Quindi si costituiva in giudizio la Ditta Malerba Im-
pianti contestando l’atto introduttivo del giudizio poiché
infondato in fatto e diritto. Nello specif‌ico la Ditta affer-
mava la messa in sicurezza del cantiere con collocazione
di segnali ben visibili e chiari per tutti gli automobilisti

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