Tribunale Civile Di Genova Sez. III, 15 Ottobre 2015, N. 2850

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
ne ordinaria delle parti comuni per la cui approvazione è
richiesto il voto dei rappresentanti dei singoli plessi con-
dominiali.
In def‌initiva va dichiarata la nullità dell’intero delibe-
rato dell’assemblea ordinaria del Condominio Palazzi di
Piazza Imperatore Tito n. 8 in Milano, tenutasi in seconda
convocazione in data 23 giugno 2014, con la precisazione
che tale conclusione assorbe gli ulteriori molteplici prof‌ili
di doglianza esposti dall’attrice nell’atto introduttivo nei
riguardi della delibera in esame.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patri-
moniale e non patrimoniale che la parte attrice Fracchia
ha azionato avverso la persona dell’amministratore del
Supercondominio di Piazza Imperatore Tito n. 8 in Milano
Vincenzo Gallinoni, questo Giudice condivide la qualif‌i-
cazione di patologia attribuita alla situazione attuale che
vede il proliferare indiscriminato di cause tra le parti in
causa alla quale l’attuale amministratore non ha saputo o
voluto porre un argine e comprende il grave stato psicolo-
gico in cui si deve trovare un condomino - quale l’odierna
attrice – che passa gran parte del proprio tempo ad or-
ganizzare e predisporre atti giudiziari, ma ciononostante
reputa che la domanda non possa essere accolta per le
seguenti considerazioni:
1) Non vi è scelta e/o decisione e/o impegno di spesa
- sia esso legittimo o meno - e/o incarico di lavori a profes-
sionisti e/o imputazione di parcelle di legali e/o strategie e
programmi ecc. che il Gallinoni abbia proposto al consesso
assembleare che non sia poi stato approvato e deliberato
da quest’ultimo a maggioranza nell’esercizio del libero di-
ritto di voto dei condomini: questo Giudice ricorda a se
stesso che nel condominio l’organo preminente è l’assem-
blea dei condomini alle cui statuizioni decisionali l’ammi-
nistratore deve sottostare;
2) La scelta della condomina Fracchia di difendere se
stessa - con tutto ciò che ne consegue in termini di stress
e di tempo impiegato - anziché valersi dell’opera di un
collega avvocato, se pur comprensibile data la notevole
esperienza che l’attrice ha oramai dopo vent’anni di cau-
se maturato ed acquisito in materia condominiale, come
si evince dalla pertinenza delle argomentazioni difensive
svolte negli atti difensivi, è frutto di una sua libera deter-
minazione che non può andare a detrimento di terzi, e se-
gnatamente a detrimento del convenuto Gallinoni;
3) Ardua si palesa la prova circa il nesso causale tra
l’asserita condotta antigiuridica perpetrata dal convenuto
Gallinoni e le patologie di cui l’attrice ha dato prova di
soffrire, difettando allo stato la invocata richiesta risar-
citoria priva di un elemento essenziale ai f‌ini della sua
concretizzazione.
Consegue il rigetto in parte qua delle domande dell’at-
trice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liqui-
date a carico della parte convenuta Supercondominio di
Piazza Imperatore Tito n. 8 in Milano nella misura di cui
al dispositivo; tra l’attrice Attilia Fracchia ed il convenuto
Vincenzo Gallinoni le spese al contrario vanno interamen-
te compensate. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZ. III, 15 OTTOBRE 2015, N. 2850
EST. GABRIEL – RIC. GENERAL TRADE S.S. IN LIQUIDAZIONE (AVV. SOLINAS) C.
MODULAR S.R.L. (AVV. SANTACROCE)
Comodato y Requisiti y Registrazione y Omissione y
Nullità insanabile del contratto y Registrazione tar-
diva y Sanatoria y Esclusione.
. Il contratto di comodato di unità immobiliari (e co-
munque tutti i contratti che costituiscono diritti relati-
vi di godimento come la locazione) non registrato è in-
sanabilmente nullo, anche se registrato tardivamente.
(c.c., art. 1571; c.c., art. 1803; l. 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 13; l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le
parti in sede di discussione orale della causa;
rilevato che:
- General Trade s.s. agiva in giudizio nei confronti di
Modular s.r.l. al f‌ine di ottenere il rilascio dell’immobile
costituito dal box contrassegnato con il n. 10 sito in Geno-
va, via Don Bosco - accesso dai nn. 8, 10, 12 rossi - nonché
la condanna al pagamento di euro 15.000,00 (o altra som-
ma meglio vista) a titolo, dapprima, di canoni di locazione
e spese condominiali dovuti per tutta la durata del con-
tratto e quindi f‌ino al 30 giugno 2011 e, poi, dal momento
in cui è cessato in data 30 settembre 2011 il successivo
rapporto di comodato, a titolo di indennità di occupazione;
- in sede di discussione orale le parti hanno dato atto
che è cessata la materia del contendere relativamente alla
domanda di rilascio del box, riconsegnato pacif‌icamente
in data 8 luglio 2013 e che la ricorrente ha insistito nella
domanda di condanna al pagamento delle spese condomi-
niali dal giugno 2007 a giugno 2013 e della indennità di oc-
cupazione da ottobre 2011 all’8 luglio 2013, oltre interessi;
ritenuto che:
- in data 1 luglio 1999 General Trade s.s. concedeva in
locazione a Modular s.r.l. il box sopra indicato per la du-
rata di anni 6+6 a decorrere dal 1° luglio 1999 (doc. 3);
- in data 27 dicembre 2010 General Trade, con la missi-
va di cui al doc. 10, disdiceva il contratto di locazione per
la scadenza contrattuale del 30 giugno 2011 e contempora-
neamente concedeva in comodato gratuito (con contratto
da considerarsi concluso ex art. 1333 c.c.) il medesimo box
“sino alla data in cui detto box verrà venduto alla ISADUE
Società Semplice o chi per essa. Detto atto di compraven-
dita sarà stipulato entro il 30 settembre 2011 ...”;
- detto contratto non veniva registrato e sulla questione
della sua eventuale nullità ex art. 1 comma 346 legge
311/2004, il quale prevede che “i contratti di locazione, o
che comunque costituiscono diritti relativi di godimento,
di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque sti-
pulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati”, il giudice con ordinanza del 19 giugno 2014
assegnava termine per il deposito di memorie ex art. 101
comma 2 c.p.c.;

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