Tribunale Civile Di Genova Sez. III, 28 Gennaio 2016, N. 340

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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
cide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è
più restrittiva): l’intervento edif‌icatorio quindi dev’essere
decoroso (rispetto allo stile dell’edif‌icio), e non deve rap-
presentare comunque una rilevante disarmonia rispetto
il preesistente complesso tale da pregiudicarne le origi-
narie linee architettoniche, alterandone la f‌isionomia e la
peculiarità impressa dal progettista. In altre parole nella
fattispecie in esame, non è chiaro se l’aspetto architetto-
nico possa prescindere del tutto dal decoro architettonico
riscontrato. È vero che i due concetti esprimono due feno-
meni diversi, ma in qualche modo, come in questo caso,
l’uno non può prescindere dall’altro: trattasi infatti di un
manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte
dell’originario terrazzo dell’ultimo piano – dunque ben vi-
sibile dall’esterno – che è stato aggiunto alla preesistente
costruzione con in qualche modo inevitabile alterazione
delle linee originarie dell’intero stabile. Ovviamente oc-
corre stabilire, se nella fattispecie, tutto ciò si sia tradotto
in un apprezzabile “pregiudizio” come recita l’art. 1127
c.c. Non appare inutile rammentare che, secondo questa
S.C. “in materia di condominio di edif‌ici, il codice civile,
nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, ter-
zo comma, c.c.) all’aspetto architettonico dell’edif‌icio, e,
quanto alle innovazioni (art. 1120, secondo comma, c.c.),
al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di
diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la
caratteristica principale insita nello stile architettonico
dell’edif‌icio, sicché l’adozione, nella parte sopraelevata, di
uno stile diverso da quello della parte preesistente com-
porta normalmente un mutamento peggiorativo dell’a-
spetto architettonico complessivo, percepibile da qualun-
que osservatore (Cass. n. 1025 del 22 gennaio 2004) . . . ”.
Si tratta, dunque, di stabilire in questa sede – alla luce
dei principi evidenziati dalla Suprema Corte – se nel caso
in esame la realizzazione dell’opera da parte del Chillemi
si sia o meno tradotta in un apprezzabile pregiudizio per
l’assetto architettonico dell’edif‌icio condominiale.
Reputa la Corte che al quesito, sulla base della docu-
mentazione depositata, debba darsi risposta positiva.
Invero, osservando le fotograf‌ie in atti può apprezzar-
si come la nuova costruzione costituisse una rottura delle
linee armoniche della costruzione, circostanza puntual-
mente rilevata dalla sentenza di primo grado, la quale ha
affermato che “La costruzione concretamente eseguita . .
. spezza l’equilibrio estetico e geometrico del condominio
“Lotus”, come appare evidente ad un primo sguardo dell’e-
dif‌icio”. Benché, pertanto, il c.t.u. nominato in primo grado
abbia affermato che “L’intervento dal punto di vista esteti-
co, anche in considerazione dell’autorizzazione rilasciata
dal Comune di Udine, si può considerare accettabile” (pag.
4 della perizia), all’esito dell’esame del materiale fotogra-
f‌ico maggiormente persuasive appaiono le considerazioni
del geom. Barzelogna contenute nella relazione tecnica di
parte attrice di data 11 giugno 1999, in base alle quali “La
costruzione eseguita....spezza l’equilibrio estetico del fab-
bricato. Il progetto originario viene deturpato proprio nella
facciata principale, quella più in vista. L’attico del condo-
mino è arretrato e totalmente invisibile dalla via Manzini,
mentre la nuova costruzione si “impone” sulla facciata,
rompendone l’equilibrio estetico. Il fabbricato, come pochi
altri nella città, ha una linea geometrica che deve la sua
bellezza al susseguirsi di vuoti e pieni: i volumi sono ben
dosati e la nuova costruzione, con il suo peso, lo sbilancia.
I fori (f‌inestre) aperti nell’”ampliamento” non rispet-
tano la continuità architettonica del fabbricato, risultano
cioè sfalsati rispetto a quelli esistenti ai piani inferiori e
in numero superiore, rovinando l’estetica dei prospetti”.
Quanto alle richieste di ammissione di c.t.u. avanzate
dalla Rosellini, reputa la Corte che la fattispecie non ne-
cessiti di ulteriori approfondimenti, essendo l’alterazione
dell’aspetto architettonico dell’edif‌icio suff‌icientemente
documentata dal materiale probatorio in atti.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo e, quan-
to al giudizio di primo grado, come dalla sentenza del Tri-
bunale di Udine – seguono la soccombenza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZ. III, 28 GENNAIO 2016, N. 340
EST. GANDOLFO – RIC. ZUCCHI (AVV. COSTA) C. COMUNIONE DELLA SALITA DI VIA
DODECANESO (AVV. PERSICO)
Supercondominio (condominio complesso) y
Conf‌igurabilità y Presupposti y Esistenza di parti
in comune ex art. 1117 c.c. y Strade y Ascrivibilità
nelle categorie di beni elencati dalla citata norma y
Esclusione y Interpretazione estensiva y Esclusione
Comproprietà indivisa y Azioni giudiziarie y Le-
gittimazione dell’amministratore ad agire in rap-
presentanza dei partecipanti y Limiti y Applicabilità
analogica dell’art. 1131 c.c. y Esclusione
. Ai sensi dell’art. 1117 bis c.c. sussiste il supercondo-
minio nei casi in cui più unità immobiliari o più edif‌ici
ovvero più condominii di unità immobiliari o di edif‌ici ab-
biano parti in comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. Le strade
private non sono oggetto di proprietà comune ai sensi
dell’art. 1117 cit., in quanto non iscrivibili nelle categorie
di beni elencate dalla medesima norma, neppure per ef-
fetto di interpretazione estensiva. (c.c., art. 1117 bis) (1)
. L’amministratore della comunione è un mandatario
senza rappresentanza e non può agire in giudizio in
rappresentanza dei partecipanti, se tale potere non
gli sia stato attribuito con la delega di cui al secondo
comma dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile ana-
logicamente la regola dettata dal primo comma dell’art.
1131 c.c. in tema di condominio. (c.c., art. 1106; c.c.,
art. 1131) (2)
(1) Nessun precedente edito esattamente in termini.
(2) In termini, v. Cass. civ. 21 febbraio 2014, n. 4209, in questa Rivista
2014, 705
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace
di Genova, la Comunione della salita di via Dodecaneso,

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