Tribunale civile di Firenze decr. 15 dicembre 2014

Pagine196-196
196
giur
2/2015Arch. loc. e cond.
MERITO
espressamente un termine a carico dell’amministratore; si
osserva, comunque, che la resistente non era rimasta inerte
posto che è stata predisposta, come risulta documentato in
atti, una lettera ai condomini per la raccolta dei dati e la
tenuta del registro come previsto dall’art. 1130 c.c.;
rilevato, da ultimo, che deve altresì escludersi la sus-
sistenza dei presupposti per la revoca dell’amministratore
in considerazione del fatto che risulta incontestata la
circostanza che la resistente da oltre 40 anni svolge il suo
mandato con soddisfazione dei condomini, circostanza
questa avallata anche dalla decisione dell’assemblea con-
dominiale del 26 luglio 2014, che ha confermato all’una-
nimità la nomina dell’amministrazione Meroi e Meroi Sas
quale amminlstratore del condominio;
ritenuto in detinitiva che nei comportamenti denun-
ciati non sono ravvisabili i presupposti per la revoca;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato;
ritenuto che, in considerazione della novità delle que-
stioni trattate, le spese del presente procedimento debba-
no essere compensate. (Omissis)
tribunAle civile di firenze
decr. 15 dicembre 2014
pres. brAggiA – est. crollA – ric. b.f. ed AltrA c. g.s.m.
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Irregola-
rità y Targhetta identif‌icativa dei dati dell’ammini-
stratore y Mancata installazione y Conf‌igurabilità y
Esclusione.
. La mancata installazione della targhetta identif‌icati-
va dei dati dell’amministratore di condominio non co-
stituisce grave irregolarità, suscettibile di giustif‌icarne
la revoca giudiziale. (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130) (1)
(1) Decisione da condividersi. L’amministratore di condominio - deve
ritenersi - non può del resto autonomamente disporre l’aff‌issione
della targhetta identif‌icativa dei suoi dati personali, essendo ogni
potere in merito demandato all’assemblea e non godendo l’ammini-
stratore di alcun potere autonomo sulle parti comuni. In merito, si
veda l’ampia trattazione di C. SFORZA FOGLIANI, Il codice del nuovo
condominio dopo la riforma, ed. La Tribuna, Piacenza 2014.
svolgimento del processo e motivi dellA decisione
XY e XZ, deducendo la commissione da parte dell’am-
ministratore di gravi irregolarità costituite da: a) dalla
mancata stipula della polizza assicurativa regolarmente
deliberata dall’assemblea pur essendo state versate le
quote di spettanza da parte dei condomini; 2) illegittima
collocazione dei bidoni per la raccolta dei rif‌iuti; 3) man-
cato e/o ritardato riscontro alle richieste di chiarimento,
rif‌iuto di consegna della documentazione del condominio
e mancati interventi nella gestione della cosa comune; 4)
mancata esecuzione delle delibere assembleari e mancato
rispetto degli obblighi e delle formalità previste dalla nor-
mativa in materia di condominio; 5) indugio dell’ammini-
stratore nella comunicazione all’assemblea della domanda
di mediazione proposta dai condomini XY e YZ nei con-
fronti del Condominio per l’impugnazione del verbale del-
l’assemblea del 6 marzo 2014; hanno chiesto che l’ammini-
stratore del Condominio fosse revocata dall’incarico.
Ha resistito l’amministratore rilevando l’infondatezza
dei motivi posti a sostegno del ricorso e concludendo per
il suo rigetto e la condanna del ricorrente alla refusione
delle spese processuali.
È stata versata in atti dal convenuto polizza assicurativa
della Vittoria Asicurazioni con decorrenza 10 aprile 2014,
ne consegue che al momento della proposizione del ricorso
(depositato in data 24 maggio 2014) il contratto di assicura-
zione esisteva e, quindi, può parlarsi soltanto di un ritardo
nella sottoscrizione del contratto di assicurazione delibera-
to con l’ossemblea del 13 novembre 2012 imputato dall’am-
ministratore alla insuff‌icienza dei fondi a disposizione.
Anche a voler ravvisare un comportamento negligente
dell’amministratore, il ritardo nella stipula del contratto
di assicurazione non ha avuto in concreto alcun effetto
pregiudizievole per il condomìnio e quindi, non integra gli
estremi della grave irregolarità che giustif‌ica un provvedi-
mento di rimozione dell’amministratore.
La questione sul collocamento dei bidoni, non più in
discussione e risolta con la raccolta “porta a porta”, è as-
solutamente irrilevante ai f‌ini del presente giudizio.
Così come non possono certamente fondare un prov-
vedimento di revoca dell’amministratore le asserite omis-
sioni del condominio nel rendere i chiarimenti richiesti
dai condomini ricorrenti:
in particolare si rileva che; a) la documentazione con-
tabile è stata, sia pur in ritardo, per espressa ammissione
dei ricorrenti ostentata dall’amministratore del condomi-
nio; 3) l’amministratore non, ha alcun obbligo di esibire
il certif‌icato del casellario giudiziario né è obbligato a
dar conto al condominio richiedente di comportamenti e
situazioni che si risolvono in controversie tra condomini:
4) l’amministratore non è tenuto a riscontrare le richieste
con le quali i condomini chiedono che l’avviso di convoca-
zione venga comunicato con cospicuo anticipo dovendosi
invece attenere alla tempistica prevista dalla legge che se
non rispettata può viziare la delibera.
Con riferimento alla dedotta mancata esecuzione delle
delibere rileva il Tribunale come sia stato dato l’incarico
al professionista per la redazione delle tabelle millesimali
approvate da tutti i condomini eccetto i ricorrenti e l’ana-
grafe tributaria risulti essere stata redatta dall’amministra-
tore. L’assunto della mancata installazione della targhetta
identif‌icativa dei dati dell’amministratore risulta smentito
dalla produzione in giudizio della targhetta e comunque
tale mancanza non costituisce una grave irregolarità.
Né inf‌ine, costituisce motivo di rimozione giudiziale
dell’amministratore dall’incarico il ritardo con il quale lo
stesso ha convocato l’assemblea per informare i condomini
della procedura di mediazione promossa dalle ricorrenti
contro il Condominio in relazione all’approvazione del
bilancio consuntivo 2012/2013.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricor-
rente alle refusione delle spese che si liquidano come da
dispositivo. (Omissis)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT