Tribunale Civile di Ferrara 4 novembre 2015, n. 845

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA
4 NOVEMBRE 2015, N. 845
EST. VIGNATI – RIC. DHURATA HAXHIALUSHI (AVV. PODDI) C. TEUFIK
HAXHIALUSHI E ZURITEL SPA (AVV.TI MINGOLLA E RITROVATO)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Morte del genitore y Sinistro avvenuto all’estero y
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano y Appli-
cabilità.
. Nell’ipotesi di sinistro stradale avvenuto all’estero
(nella specie in Svizzera) nel quale sia stato coinvolto
un veicolo condotto da cittadino straniero ma residen-
te ed assicurato in Italia, per procedere al risarcimen-
to del danno non patrimoniale in favore dei congiunti
delle persone decedute (danno da perdita del rapporto
parentale, trattandosi nella specie di f‌igli orfani dei ge-
nitori) in seguito al predetto sinistro, occorre fare rife-
rimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
poichè l’applicazione dei criteri di risarcimento pre-
visti dal diritto straniero, nel caso di specie svizzero,
sarebbe contraria al limite rappresentato dall’ordine
pubblico di cui all’art. 16 L. n. 218/1995. (c.c., art. 2059;
l. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16) (1)
(1) Sulla nozione di ordine pubblico internazionale, si veda Cass.
civ. 22 agosto 2013, n. 19405, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tri-
buna, per cui “Agli effetti del diritto internazionale privato, l’ordine
pubblico che - anche ai sensi dell’abrogato art. 31 delle preleggi -
impedisce l’ingresso nell’ordinamento italiano della norma straniera
che vi contrasti si identif‌ica con l’ordine pubblico internazionale”, da
intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti
l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati
su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela
dei diritti fondamentali dell’uomo. In tale accezione, esso è ostativo
all’applicazione nell’ordinamento italiano dell’art. 1327 ABGB (codi-
ce civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti
di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patri-
moniale ed esclude la risarcibilità del danno cosiddetto parentale,
venendo in rilievo l’intangibilità delle relazioni familiari, ossia un
valore di rango fondamentale, riconosciuto anche dall’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 7 della Carta
di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed
imprescindibile di tutela".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Papi (o Pope) Anxhelina, Pope Ertugrel, Pope Alma e
Papi (o Pope) Manjola con separati ricorsi all’origine di
due cause proposte nei confronti di Teuf‌ik Haxhialushi e
della Società Zuritel Spa - poi riunite per ragioni di con-
nessione alla causa n. 2348 R.G. 2007 precedentemente in-
trapresa da Dhurata Haxhialushi contro il coniuge Teuf‌ik
Haxhialushi e contro la Zuritel S.p.a. con la chiamata in
causa della Helvetia Assicurazioni S.p.a., della Ditta V-
Zug AG con sede in Svizzera e del cittadino svizzero Peter
Betschart (restando questi ultimi due contumaci) - hanno
dunque chiesto la condanna in solido dei convenuti al ri-
sarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali con-
segnenti al sinistro stradale, verif‌icatosi il 13 giugno 2005
in Svizzera sull’autostrada A3 presso la località di Thalwil,
in occasione del quale avevano perso la vita i loro genitori
Pope Mina e Pope Dima che erano in qualità di trasportati
sul sedile posteriore dell’autovettura Seat Ibiza tg. BJ 105
NY, immatricolata in Italia ed assicurata per la RCA con
la Compagnia Zuritel dal proprietario Teuf‌ik Haxhialushi,
condotta da quest’ultimo e sulla quale si trovava anche la
moglie dell’Haxhialushi, Durata Haxhialushi, come il ma-
rito rimasta offesa da lesioni all’integrità psicof‌isica.
Dedotto che gli occupanti della vettura Seat erano,
come i quattro ricorrenti, di nazionalità albanese aven-
do tutti, tranne Pope Manjola dimorante in Svizzera,
residenza in Italia ed il convenuto Teuf‌ik Haxhialushi
in Ferrara, la domanda è stata motivata precisando che
il grave incidente stradale si era verif‌icato mediante un
violento tamponamento impresso alla Seat Ibiza dal fur-
gone Volkswagen di proprietà della Ditta svizzera V-Zug
AG e condotto dal Betschart che si era appena immesso
in autostrada dall’ingresso di Thalwil percorrendo la re-
lativa corsia di accelerazione, dopo la quale l’uomo si era
imbattuto nella vettura dell’Haxhialushi che stazionava
priva di segnalazioni sulla corsia di destra, senza riuscire
quindi ad evitarla; i ricorrenti/attori hanno pertanto so-
stenuto essersi trattato di un caso di responsabilità con-
corrente contrassegnato, per quel che riguardava il resi-
stente convenuto assicurato presso la convenuta Zuritel,
da una sua evidente forma di responsabilità dal momento
che con la sua auto, violando la disciplina sulla circolazio-
ne stradale svizzera, egli aveva altresì rappresentato un
pericoloso ostacolo per l’altro automezzo, la condotta del
cui conducente integrava ulteriore concomitante forma di
imprudenza per la velocità e la molteplice mancanza di
attenzioni.
Sulla base di questi argomenti, supportati da produ-
zioni documentali inerenti anche agli atti delle autorità
locali di polizia e giudiziaria intervenute ascrivendo ai due
antagonisti ipotesi di responsabilità per omicidio e lesioni
colpose, quanto ai danni risarcibili sono stati evidenziati
pregiudizi non patrimoniali consistenti nella perdita dei
rapporti parentali ed in altre vaste offese di ordine morale
e, d’altro canto, perdite patrimoniali rappresentate, per

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