Tribunale civile di Cremona decr. 19 novembre 2014, n. 3786

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2015
MERITO
tanto, le parti possono determinarne il contenuto in modo
autonomo, precisa che l’atto in questione debba essere
stipulato per mezzo di notaio (a spese del conduttore),
con l’indicazione espressa che l’immobile sia da rilasciarsi
libero da persone e cose alla scadenza stabilita. Ciò, evi-
dentemente, nell’ottica di quanto previsto dal combinato
disposto dei commi secondo, n 3), e terzo, art. 474 c.p.c.,
secondo cui l’esecuzione per il rilascio di un bene può aver
luogo in virtù di un atto ricevuto da notaio, munito – ai sen-
si del successivo art. 475 c.p.c. – della formula esecutiva.
Non v’è chi non veda, tuttavia, che nella maggior parte
dei casi saranno di diverso tipo le questioni che sorgeranno
nel corso di un contratto di rent to buy. Diff‌icilmente, in-
fatti, le parti contrattuali si accorderanno per un termine
di rilascio senza subordinare l’eff‌icacia di tale scadenza –
come diversamente emerge dalla pronuncia in argomento
– all’invio, entro una determinata data, di un tempestivo
preavviso da parte del concedente. E se ciò si dovesse
verif‌icare, cosa succederebbe allorquando, alla scadenza
del temine, il conduttore rimanesse nell’unità immobiliare
senza rispettare il suo impegno all’acquisto?
Nell’occasione il giudice non ha evidentemente ritenuto
di inserire condizioni di sorta allo scopo, fra l’altro, anche
di semplif‌icare al massimo l’operazione contrattuale. Ma
nell’ambito di una comune trattativa tra privati il discorso
è ovviamente diverso.
C’è poi il problema della morosità: cosa accadrebbe se
il conduttore, nel corso del rapporto, interrompesse il pa-
gamento del corrispettivo convenuto per il godimento del-
l’immobile e, malgrado ciò, ne mantenesse la detenzione?
In relazione ai prospettati interrogativi – essendo il
rent to buy, come detto, una fattispecie nuova e, quindi,
distinta anche dalla locazione – la soluzione del ricorso
ad un procedimento ordinario di rilascio per occupazione
senza titolo comporterebbe sicure lungaggini, con tutto
quello che ne può conseguire in termini di appetibilità del
nuovo istituto. Mentre, d’altro canto, la soluzione prospet-
tata nell’ordinanza in parola, di munire l’atto – stipulato
per mezzo del notaio – della formula esecutiva ex art. 475
c.p.c., di modo da poter così agire per il rilascio, non è
evidentemente risolutiva.
Invero, ammesso anche che il notaio, richiesto in tal
senso, ritenga che la verif‌ica della sussistenza delle con-
dizioni utili a dar luogo di rilascio esuli dai suoi compiti e
quindi non faccia diff‌icoltà ad apporre la formula esecu-
tiva in questione, l’esecutato avrebbe, certo, gioco facile
a proporre opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione
per contestare il titolo in relazione al quale è escusso. E
ciò, perché, in ipotesi di morosità, sull’effettiva esistenza
della stessa non vi sarebbe alcuna certezza; così come
mancherebbe la certezza sull’effettivo rispetto dell’adem-
pimento, laddove si tratti, invece, di richiesta di rilascio
per scadenza del termine con eff‌icacia subordinata all’in-
vio di un tempestivo preavviso.
La Confedilizia, per prima, segnalò il problema che pur-
troppo, in sede di approvazione della normativa istitutiva
del rent to buy, non è stato risolto. Un problema che, come
abbiamo visto, occorre invece affrontare al più presto, se
si ha davvero intenzione di far decollare questa nuova, e
certamente interessante, formula contrattuale.
tribunAle Civile di CremonA
deCr. 19 novembre 2014, n. 3786
est. mArini – riC. X C. y
Assemblea y Custode giudiziario degli immobili di
proprietà dei condomini morosi y Partecipazione
con potere deliberativo y Sussiste.
. Il custode giudiziario degli immobili di proprietà dei
condomini morosi, avendo il compito di gestire e di
amministrare i beni in custodia, ha il potere-dovere di
partecipare alle assemblee condominiali con potere
deliberativo. (c.c., art. 1136) (1)
(1) Nulla in termini.
svolgimento del proCesso e motivi dellA deCisione
Rilevato che a torto le ricorrenti -a sostegno della ri-
chiesta di revoca per “gravi irregolarità” della società (A)
dalla carica di amministratore del condominio (X) sito
in (J) e della nomina in sua vece di un amministratore
giudiziale - lamentano che l’amministratore, da un lato,
avrebbe omesso «di recuperare in favore del Condominio
medesimo i crediti vantabili nei confronti dei condomini
morosi (...) tentando di ripartire le inadempienze dei con-
domini morosi in capo» ad esse ricorrenti e, dall’altro, che
avrebbe «creato false maggioranze “in assemblea” avvalen-
dosi di deleghe inesistenti e con il concorso di un soggetto
totalmente estraneo alla compagine condominiale» (vale
a dire del custode giudiziario degli immobili di proprietà
dei condomini morosi).
Considerato che infatti:
1) in data 2 febbraio 2012 l’assemblea condominiale
(a cui risulta avere partecipato anche la stessa ricorrente
(B)) ha deliberato alla «unanimità di (...) non procedere
nelle insinuazioni delle pratiche già avviate dalle banche,
in quanto eccessivamente onerose e con possibilità di
risultato positivo pressoché nullo»;
2) che il custode giudiziario, avendo il compito di gesti-
re e di amministrare i beni in custodia, ha il potere-dovere
di partecipare alle assemblee condominiali con potere
deliberativo, cosicché anche sotto tale ulteriore prof‌ilo la
doglianza è infondata.
Rilevato peraltro che - anche ove, in accoglimento del ri-
corso, si sostituisse l’attuale amministratore - il “nuovo” non
potrebbe comunque superare l’impasse rappresentata dalla
volontà assembleare, legittimamente formatasi, contro la
quale il ricorso sembra - nei fatti - diretta ad incidere.
Considerato che le spese della procedura vanno poste a
carico dei soccombenti. (Omissis)

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