Tribunale civile di Catania sez. V, ord. 6 ottobre 2014

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
merito
trIbunale cIvIle dI catanIa
sez. v, ord. 6 ottobre 2014
est. cataldo – rIc. grafato (avv.tI bonanno feldmann e grIsafI) c.
unIpol saI assIc. spa (avv. petronacI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Provvisionale y Agli aventi diritto non in stato di
bisogno y Art. 5 L. n. 102/2006 y Applicabilità.
. Nonostante il D.L.vo n. 209/2005 (c.d. Codice delle
assicurazioni) abbia abrogato la L. n. 990/1969, l’art.
5 della L. n. 102/2006 (successiva al Codice predetto)
che, introducendo un ultimo comma all’art. 24 della
L. n. 990 (il cui contenuto è stato ripreso dall’art. 147
del D.L.vo n. 209/2005), ha previsto la possibilità di
concedere provvisionale anche agli aventi diritto non
in stato di bisogno, si ritiene ancora applicabile grazie
alla clausola contenuta nell’art. 354, comma terzo, del
D.L.vo n. 209/2005. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 147; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 354; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 24) (1)
(1) L’orientamento seguito dal Tribunale di Catania è quello già trac-
ciato dalla S.C. con sentenza Cass. civ. 22 febbraio 2008, n. 8080, in
questa rivista 2008, 755. In dottrina, v. G. GALLONE, Commentario
al codice delle assicurazioni R.C.A. e tutela legale, Collana Tribuna
Major, ed. La Tribuna.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
Il giudice, letti gli atti del procedimento in epigrafe, a
scioglimento della riserva che precede;
sulla istanza di liquidazione di una provvisionale ex
art. 5, Legge 102/2006, avanzata nell’interesse di Grafato
Giuseppe;
premesso in punto di diritto che:
- l’art. 5, L. 102 cit., espressamente prescrive che: “all’ar-
ticolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto,
in f‌ine, il seguente comma: “Qualora gli aventi diritto non
si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il
giudice civile o penale su richiesta del danneggiato, senti-
re le parti, qualora da un sommario accertamento risultino
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente,
con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’as-
segnazione, a carico di una o più delle parti civilmente
responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale
variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità
del risarcimento che sarà liquidato con sentenza”;
- nel momento in cui è stata emanata la legge 102 cit.,
tutta la legge del 1969 era stata abrogata ad opera dell’art.
354 del T.U. sulle assicurazioni private (D.P.R. 2005/209),
nel corpo del quale, tuttavia, sono testualmente riprodotte
buona parte delle disposizioni prima contenute nella legge
del 1969 (di tal che il terzo comma dell’art. 354, D.P.R. 2005
cit. introduce una clausola dal seguente contenuto: “il rinvio
alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da
altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposi-
zioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti”);
- dopo l’emanazione della legge 102 cit., gli interpreti si
sono divisi tra coloro i quali ritengono che la clausola di cui
all’art. 354, comma 3, cit. si applichi soltanto alle disposizio-
ni emanate prima che la legge del 1969 venisse abrogata e
concludono che l’art. 5 della L. 102 cit. costituisca un pla-
teale errore del legislatore, il quale ha prodotto una norma
da considerare lettera morta, e coloro i quali hanno inteso
salvare la produzione legislativa estendendo l’art. 354 cit. al
caso in esame e hanno concluso che, in effetti, l’art. 5, L. 102
cit., novella l’art. 147 del T.U. ass.ni private (il quale contie-
ne la previsione corrispondente all’art. 24, L. 1969 cit.);
- l’orientamento da ultimo indicato è quello seguito nella
giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. pen. 2007/8080),
da cui questo giudice ritiene di non doversi discostare;
ritenuto in punto di fatto che:
- ad una sommaria delibazione, impregiudica una even-
tuale diversa valutazione in sede decisoria, dall’espletata
istruttoria, sì come valutata nell’ordinanza del 12 aprile
u.sc. (da ritenersi qui sul punto riportata e trascritta),
emergono elementi di corresponsabilità, nella misura del
50% del danno, in capo all’Impresa convenuta;
- in base alla stessa sommaria delibazione, la misura
del danno alla persona patito dall’attore, limitata alle
“voci” effettivamente risarcibili evitando duplicazioni e
indebite locupletazioni, va determinata con riguardo al
danno alla persona, in base alle tabelle (per l’anno 2014)
del Tribunale di Milano: in complessivi Euro 126.765,50,
più il danno emergente per le spese mediche, si come
stimato dal c.t.u. medico legale (euro 378,29);
- poiché la liquidazione è operata in base alle tabelle
per l’anno 2014, l’importo è destinato ad essere devalutato
con riferimento al momento del sinistro; indi, poiché si
tratta di debito di valore, tutte le somme dovute vanno ri-
valutate anno per anno secondo gli indici Istat dell’anno di
riferimento, dalla data dell’evento dannoso f‌ino a quella di
deposito del presente provvedimento; su ciascun importo
annuale vanno inoltre calcolati gli interessi compensativi,
nella misura legale;
ritenuto conseguenzialmente che l’istanza di provvi-
sionale è ammissibile e fondata, assunto a riferimento lo
schema presuntivo di cui all’art. 2054 c.c., ed avuto per-
tanto a riguardo la metà della misura del danno che presu-
mibilmente potrà essere accertato in sentenza. (Omissis)

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