Tribunale Civile di Bologna sez. Ii, 9 maggio 2018, n. 1507

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giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
le somme ricavate dal Condominio per le opere realizzate
dalla Y S.r.l al f‌ine di commettere il delitto che, lo si ricor-
da, gli è stato poi ascritto nella sua forma tentata e non
consumata.
c) Sulla gestione della procedura di selezione dell’im-
presa cui appaltare le opere di manutenzione straordinaria
I ricorrenti, inf‌ine, assumono a fondamento del ricorso
per revoca una gestione poco trasparente nell’iter seguito
nella scelta dell’impresa cui sono stati aff‌idati i lavori di
manutenzione straordinaria del Condominio nonché nella
redazione dei relativi capitolati, scelte che sono culmina-
te nella delibera assunta dall’assemblea in data 15 giugno
2017 con la quale, ai punti 4, 5 e 6 del relativo ordine del
giorno, sono state approvate, rispettivamente le opere
straordinarie di rifacimento delle facciate comuni, coper-
tura autorimessa, risanamento piano interrato ed adegua-
mento dell’impianto elettrico del compendio immobiliare,
l’aggiudicazione dell’appalto ed il conferimento degli in-
carichi per la direzione lavori ed il coordinamento della
sicurezza (cfr. doc. 21 ricorrenti). Tale delibera è stata
impugnata dagli odierni ricorrenti, unitamente ad altri
condòmini, con ricorso 702 bis c.p.c. che ha incardinato
il giudizio RG. n. 55708/2017 pendente avanti a codesto
Tribunale. Non sfugge al Collegio che le argomentazioni
svolte nel citato ricorso dal punto 1) al punto 14) siano
quelle riportate pedissequamente nel presente ricorso
dal punto 5) al punto 22) e che deve ritenersi trattarsi di
censure che integrano non già motivi di revoca dell’ammi-
nistratore, bensì motivi di impugnazione di delibera che,
per tale ragione, non assumono rilievo in questa sede, di
natura non contenziosa.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso
deve essere rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti – in via solidale
tra loro – alla rifusione delle spese della procedura liqui-
date – tenuto conto della natura del procedimento – in
euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può, invece, trovare accoglimento, ad avviso del
Collegio, la domanda di condanna dei ricorrenti per lite te-
meraria: deve, infatti, rilevarsi, da un lato, che la condanna
penale del dr. (omissis) abbia destato indubbio allarme nel-
la compagine condominiale e, dall’altro, che la questione
della rilevanza del passaggio in giudicato della medesima
ai sensi dell’art. 71 bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c. non ri-
sulti essere mai stata affrontata, prima d’ora, in precedenti
noti né, tantomeno, da questo Tribunale. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. II, 9 MAGGIO 2018, N. 1507
EST. SERRA – RIC. X (AVV. TOTARO) C. ALFA S.P.A. (AVV. PUTTI)
Antichità e belle arti y Cose di interesse artisti-
co e storico y Palazzo sottoposto a vincolo storico-
artistico e classato come A/9 y Frazionamento in
distinte unità immobiliari y Tipologia catastale y
Attribuzione di diversa categoria catastale in re-
lazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinse-
che della singola unità y Unità immobiliare priva di
particolare pregio intrinseco y Condivisione della
facciata e dell’ingresso monumentali del palazzo y
Rilevanza ai f‌ini del classamento quale A/9 y Sussi-
ste.
. Ai f‌ini della determinazione della classe catastale oc-
corre avere riguardo alle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche della singola unità immobiliare, che pos-
sono essere diverse da quelle dell’edif‌icio nel suo com-
plesso e giustif‌icare l’applicazione alla prima di una
classe catastale diversa da quella propria del secondo.
Conseguentemente, la singola unità abitativa che – pur
non constando di particolari pregi od elementi decora-
tivi – sia inserita nella facciata di un palazzo classato
come A/9 e alla quale si abbia accesso tramite l’unico
ingresso, con scale di pregio architettonico ed artistico,
condivide – anche solo parzialmente – la monumenta-
lità del palazzo. Appare, pertanto, corretto attribuire,
pure ad essa, la classe A/9, risultando ogni altra ina-
deguata. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26; l. 20 marzo
1865, n. 2248, art. 5)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con la prima domanda il ricorrente ha chiesto che
fosse disapplicato il classamento A/9 attribuito all’immo-
bile di via (omissis), locato da Alfa al X e che fosse appli-
cata la diversa categoria catastale A/2; conseguentemente
ha chiesto che fosse dichiarata la nullità parziale del con-
tratto di locazione, quanto alla durata e alla misura del
canone e che Alfa fosse condannata a restituire le somme
in eccedenza percepite a titolo di canone di locazione dal
dicembre 1992 al febbraio 2015, pari a € 616.709,02. La
domanda non può essere accolta.
1. Come risulta dalla c.t.u. effettuata, l’immobile in
questione è un’unità a uso abitativo, che costituisce una
porzione del palazzo F. posto in via (omissis) nel centro
storico di Bologna. Il Palazzo F. è stato sottoposto al vinco-
lo di bene storico da parte del Ministero per i beni cultura-
li e ambientali dal luglio 1982 ed è stato interessato da un
importante intervento di recupero negli anni ‘90, a seguito
del quale la categoria catastale delle unità abitative pre-
senti è stata aggiornata nella categoria A/9. La categoria
catastale A/9 è identif‌icata come specif‌ica degli immobili
a destinazione ordinaria def‌initi come “Castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici”. Secondo la c.t.u., tale
categoria è strettamente legata al principio dell’unitarietà
del bene; il castello o il palazzo def‌iniscono una tipologia
con caratteristiche costruttive non suscettibili di confron-
to con quella di una unità tipo prescelta per quella deter-
minata zona censuaria e costituiscono un unicum inscin-
dibile. Il Palazzo F. è certamente un palazzo di eminente
pregio artistico e storico e pertanto correttamente la clas-
se A/9 è stata attribuita alle unità che ne fanno parte.
2. Le considerazioni del c.t.u., con alcune precisazio-
ni, devono essere condivise. È vero, come evidenziato dal
ricorrente, che secondo la circolare 5/92 della Direzione

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