Tribunale Civile Di Bologna Sez. III, 27 Marzo 2018, N. 984

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giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
ritenuto, alla luce dei dati acquisiti e della previsione
contenuta nell’art. 1129, comma VIII, c.c., che sussista il
diritto del condominio di ricevere dal resistente tutti i do-
cumenti da questi detenuti nella qualità di amministrato-
re del condominio;
che non appare iniqua la condanna del ricorrente al
pagamento della somma di euro 20,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto alla consegna dei documenti del condo-
minio;
che il resistente deve pagare le spese del giudizio in
applicazione del principio della soccombenza; (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. III, 27 MARZO 2018, N. 984
EST. IOVINO – RIC. C.M.L. ED ALTRI (AVV. OLIVA) C. CONDOMINIO VIA J. 12 (AVV.
ZAPPOLI)
Successioni mortis causa y Accettazione dell’e-
redità y Con benef‌icio d’inventario y Successiva ri-
nuncia alla medesima eredità y Effetti y Ineff‌icacia
y Sussiste y Fattispecie relativa ad opposizione a
decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli
oneri condominiali di immobile caduto in succes-
sione.
. La dichiarazione di accettare l’eredità – fatta in modo
espresso o tacito, puramente e semplicemente o con
benef‌icio d’inventario – costituisce un atto puro e ir-
revocabile, per cui un’eventuale successiva rinuncia
alla medesima eredità deve considerarsi radicalmente
ineff‌icace. (Fattispecie relativa a procedimento di op-
posizione a decreto ingiuntivo per pagamento di oneri
condominiali, nel quale il giudicante ha ritenuto - sulla
scorta del suddetto principio - che nessun effetto po-
tesse essere attribuito alla rinuncia all’eredità degli op-
ponenti, attesa la precedente accettazione ed il conse-
guente acquisto della qualità di eredi, con conseguente
subentro nella titolarità delle obbligazioni relative al
pagamento delle spese condominiali ex art. 1123 c.c.).
(c.c., art. 484; c.c., art. 1123) (1)
(1) Nel senso che il chiamato all’eredità, che abbia accettato con
benef‌icio d’inventario, assume la qualità di erede, e, pertanto, salva
l’opponibilità del limite di responsabilità intra vires hereditatis, è le-
gittimato passivamente alla domanda di adempimento proposta dal
creditore del de cuius e che tale legittimazione non viene meno per il
caso di successiva rinuncia all’eredità, tenuto conto che questa non è
ammessa da parte di chi abbia già accettato, ancorché con l’indicato
benef‌icio, cfr. Cass. civ. 9 luglio 1980, n. 4373, in www.latribunaplus.
it. Analogamente , v. Cass. civ. 17 marzo 1972, n. 801, ibidem, secondo
cui: il chiamato che abbia accettato l’eredità non può più rinunciar-
vi. Tale effetto si verif‌ica anche se l’accettazione sia stata fatta col
benef‌icio d’inventario, perché tale modalità implica solo la riserva in
virtù della quale la responsabilità per i debiti ereditari viene limitata
inter vires hereditatis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notif‌icato in data 31 ottobre 2016,
C.M.L. ed i f‌igli G.M., G.A. e G.D. proponevano opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 4994/2016 - RG n. 9481/2016
- emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribuna-
le di (omissis) in data 14 settembre 2016 -, con il quale
veniva loro ingiunto il pagamento di euro 14.264,00, oltre
a interessi e spese, a favore del Condominio di via J. 12, a
titolo di spese condominiali relative alla gestione consun-
tiva 1 maggio 2015/30 aprile 2016 e preventiva 1 maggio
2016/30 aprile 2017.
Affermavano gli opponenti, in primo luogo, di non es-
sere legittimati passivi all’ingiunzione di pagamento, in
quanto l’appartamento, al quale le spese condominiali
si riferivano, era stato di proprietà di G.Ma. – marito di
C.M.L. e padre di G.A., G.D. e G.M. - almeno f‌ino al 24 set-
tembre 2014 (data del decesso di G.Ma.) e che, successiva-
mente al decesso, i suddetti opponenti avevano rinunciato
all’eredità del congiunto con atto notarile ed erano rimasti
a vivere nell’immobile a titolo di diritto di abitazione - la
moglie del G. - e di comodato gratuito - i f‌igli del G.
Contestavano, inoltre, l’entità dell’importo ingiunto a
C.M.L., in quanto in parte riferibile a periodi in cui era in
vita il marito, unico proprietario dell’immobile (in parti-
colare, le spese condominiali relative al periodo 30 aprile
2014-24 settembre 2014); eccepivano anche l’erronea ri-
comprensione nella somma ingiunta di spese condominiali
non ancora scadute alla data della concessione del decreto,
non essendo gli opponenti incorsi nella allegata decadenza
dal benef‌icio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c..
Evidenziavano, inf‌ine, che nessuna convocazione dell’as-
semblea riguardante l’approvazione del consuntivo e del
preventivo di spese condominiali era stata loro comunica-
ta dall’amministratore del condominio.
Chiedevano, pertanto, la sospensione della provviso-
ria esecutività e la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
oltre al rigetto delle domande avanzate dal Condomi-
nio, nonché la rideterminazione, nei confronti della sola
C.M.L., del minor importo dovuto.
Con comparsa di risposta del 13 febbraio 2017 si costitui-
va l’opposto Condominio, chiedendo il rigetto dell’opposizio-
ne e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla condanna
degli opponenti ai sensi dell’art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c..
In particolare, il Condominio affermava l’impossibilità
per gli opponenti di far valere, nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, questioni attinenti alla validità della
delibera assembleare di riparto delle spese condominia-
li, delibera non impugnata nei termini previsti dall’art.
1137 c.c.; sosteneva, inoltre, che gli opponenti avessero
accettato l’eredità di G.Ma. con benef‌icio d’inventario e
che solo dopo tale accettazione avessero rinunciato all’e-
redità stessa, così dando luogo ad una rinuncia invalida e
ineff‌icace; precisavano, inf‌ine, che le spese condominiali,
oggetto dell’ingiunzione, erano maturate tutte successiva-
mente al decesso di G.Ma.
All’udienza del 23 febbraio 2017 il Tribunale assegnava
i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., riservando la decisio-
ne in ordine alla sospensione della provvisoria esecutività
del decreto opposto, che con ordinanza del 23 febbraio
2017 rigettava, non ravvisando alcun pericolo di danno
derivante dall’esecuzione del decreto.

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