Tribunale Civile di Bologna sez. Impr., decr. 15 Marzo 2018

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
erogazione da garantirsi "in ogni caso" (così il D.P.C.M. 29
agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla
Legge di Stabilità del 2016).
Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con
riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia
elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da
parte del concessionario o dell’ente erogatore, sospendere
in toto l’erogazione al somministrato inadempiente ex art.
1460 c.c., a nulla rilevando l’eventuale condizione di indi-
genza nella quale versi.
Ne deriva, allora, che neppure in ambito giuspubblici-
stico, ove il preminente interesse pubblico sovente auto-
rizza deviazioni dal paradigma di diritto comune, è dato
riscontrare un riconoscimento generalizzato, in funzione
della tutela del diritto alla salute, di un limite all’esercizio
dell’autotutela contrattuale nei confronti dell’utente mo-
roso. Si rammenti, comunque, che una deviazione dalle re-
gole generali in materia di autotutela contrattuale potreb-
be comunque concedersi, aderendo alla tesi qui avversata,
solo allorché sussistano concrete condizioni di indigenza.
E pertanto, la prova dello stato di bisogno deve indub-
biamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume
di versare in detta condizione.
Nel giudizio de quo la proprietaria ed il conduttore sono
rimasti contumaci, né, d’altra parte, lo stato dì bisogno è
desumibile da alcun elemento: deve tenersi in considera-
zione il fatto che la S. risulta essere proprietaria immobi-
liare e al contempo morosa. Quanto al R. è evidente l’inte-
resse che questo avrebbe avuto nel dimostrare al Tribunale
il suo corretto e diligente adempimento nei confronti della
proprietà, pertanto è stato correttamente integrato il con-
traddittorio nei suoi confronti nella fase cautelare.
Con ciò non si vuole certo mettere in discussione il di-
ritto a restare contumaci dei soggetti suindicati, tuttavia il
Tribunale deve ritenere assente qualunque elemento, anche
presuntivo, che dimostri la sussistenza dello stato di bisogno,
in mancanza del quale la morosità può senz’altro comportare
l’applicazione dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c.
Quanto all’antenna televisiva condominiale, invece,
nessun dubbio sussiste sul fatto che l’utilizzo della stessa
non rappresenti un servizio essenziale, essendo esclusa
qualsiasi potenziale incidenza o interferenza con diritti di
rango costituzionale.
Si sottolinea altresì la incontestabile presenza del fu-
mus boni juris, documentalmente provato e del periculum
in mora, stante la certezza che, ove il condominio non
ottemperi agli obblighi debitori, le forniture verranno so-
spese a tutti i condomini. Inoltre non può ritenersi che
il procedimento esecutivo instaurato possa sortire esito
soddisfacente per il condominio, essendo intervenuto nel
giudizio un istituto di credito, vantante un credito privile-
giato per una somma assolutamente ingente.
Per i motivi f‌in qui espressi, il reclamo deve trovare ac-
coglimento.
Alla riforma del provvedimento, con conseguente acco-
glimento della domanda cautelare, consegue l’obbligo di
provvedere sulle spese di lite, che seguono la soccomben-
za. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZ. IMPR., DECR. 15 MARZO 2018
PRES. FLORINI – EST. CHIERICI – RIC. X C. SOC. COOPERATIVA A.
Amministratore y Incarico y Requisiti y Art. 71 bis
att. c.c. y Società cooperative y Ammissibilità.
. In tema di assunzione dell’incarico di amministratore
di condominio, il principio affermato dal terzo comma
dell’art. 71 bis att. c.c. che rinvia alle disposizioni di cui
al titolo V del libro V c.c. relative alle società commer-
ciali di persone e capitali, può essere esteso anche alle
società cooperative, sul presupposto che il f‌ine mutua-
listico è pienamente compatibile con la prestazione di
servizi a terzi, concretandosi nella creazione di occa-
sioni di lavoro per i soci stessi. (att. c.c., art. 71 bis) (1)
(1) Nel senso di ammettere l’assunzione, da parte di una cooperati-
va, dell’incarico di amministrazione condominiale, si sono già espres-
si Trib. civ. Gorizia 28 novembre 2016 n. 462 e Giud. Pace Gorizia 29
ottobre 2014, n. 893.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2409 e 2545 quin-
quiesdecies c.c., i ricorrenti X e Y, soci della cooperativa A.
con sede a Reggio Emilia, titolari complessivamente del
25% delle quote del capitale sociale, chiedevano disporsi
l’ispezione dell’amministrazione della società e/o la nomina
di un amministratore giudiziario per la vigilanza sull’attività
sociale e per il compimento degli atti indicati nel ricorso.
A tal f‌ine, i ricorrenti esponevano che la società, la qua-
le svolgeva attività di amministrazione di condomìni come
cooperativa di lavoro a mutualità prevalente, aveva incon-
trato crescenti problematiche, ed in particolare:
– l’attività si era concentrata sulla gestione dei con-
domìni, tralasciando altre possibilità di sviluppo;
– alla data del 31 dicembre 2016 i soci, dopo diversi re-
cessi, erano rimasti in otto, e dunque in numero inferiore
al numero legale di nove soci previsto dall’art. 2522 c.c.
(avendo la società l’ordinamento delle s.p.a.);
– dopo l’uscita dei soci I. e M., solo alcuni soci rima-
sti nella cooperativa (precisamente i ricorrenti e il Pre-
sidente - E.) possedevano i requisiti previsti dall’art. 71
bis disp. att. c.c., necessari allo svolgimento dell’attività di
amministrazione condominiale, mentre gli altri soci si oc-
cupavano di servizi amministrativi e accessori; ciò aveva
determinato diversi dissidi interni, nella fatturazione dei
compensi ai condomìni (comprendenti sia quelli spettanti
agli amministratori di condominio, sia quelli dei soci che
si occupavano dei servizi accessori), nella gestione del
lavoro (i pagamenti venivano eseguiti dagli incaricati dei
servizi amministrativi, senza tener conto delle indicazioni
degli amministratori di condominio), per l’aumento dei
carichi di lavoro degli amministratori, nonché per le fat-
turazioni effettuate direttamente nei confronti dei forni-
tori dei condomìni, ignorando la posizione di conf‌litto di
interessi in cui venivano a trovarsi gli amministratori, da
un lato come mandatari, dall’altro come cointeressati con-
trattuali con i fornitori;
– ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c. possono svolge-
re l’incarico di amministratore di condominio le società
di persone e di capitali di cui al titolo V, libro V c.c. (in
mancanza di alcun richiamo alle società cooperative), e
in tal caso i requisiti previsti dalla norma debbono esse-
re posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condomìni; nel caso di
specie, invece, la A. è una cooperativa, e tutti i soci, anche
quelli sprovvisti dei menzionati requisiti, sono componen-
ti del CDA.
Quanto alla sussistenza di gravi irregolarità di cui
all’art. 2409 c.c., i ricorrenti rilevavano:
– la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2054
del 14 novembre 2016 (doc. 12), confermando la pronun-
cia impugnata emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, o
aveva affermato, in relazione ad un condominio contabiliz-
zato dalla cooperativa A., che l’incarico di amministratore
condominiale faceva capo al singolo amministratore e con
esso il titolo per il relativo compenso, mentre la coopera-
tiva continuava a fatturare congiuntamente sia detto com-
penso, sia le spettanze per i servizi accessori;
– era infondata e non veritiera l’ingente partita di “ra-
tei attivi” iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2016 per €
262.532,00, in quanto i proventi delle gestioni condomi-
niali vanno imputati, pro-quota e per competenza, ai mesi
maturati in corso di esercizio, ai sensi dell’art. 2424 bis
comma 6 c.c., ma la condizione per la loro realizzazione
f‌inanziaria è l’approvazione dei bilanci condominiali, che
deve avere luogo entro 180 giorni ex art. 1130 n. 10 c.c.,
considerando che l’omissione o il ritardo costituisce “grave
irregolarità” ex art. 1129 comma 12 n. 1 c.c., che legittima
la revoca dell’incarico da parte dell’autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino; poiché per i condomìni ge-
stiti dall’amministratore V. tale termine era ampiamente
decorso, e ciò stava determinando la revoca dell’incarico
ad opera di talune assemblee (doc. 11), doveva conside-
rarsi contrario ai principi di bilancio ex art. 2423 bis c.c.
imputare quote di proventi per i quali, nella maggioranza
dei casi, esistevano giuste ragioni di revoca;
– la compagine sociale maggioritaria si era rivolta al
Dr. B.W., il quale era passato dal ruolo di consulente a
quello di indirizzo, f‌ino a “rasentare la fattispecie dell’am-
ministratore di fatto”, con conseguente inf‌luenza sull’au-
tonomia degli organi sociali (pag. 13 del ricorso);
– la società al 31 dicembre 2016 aveva maturato una
perdita per € 36.649,14, ripianata con le riserve di bilan-
cio, in presenza di poste f‌ittizie;
– la revisione dei conti veniva effettuata dal profes-
sionista che erogava i servizi contabili, con conseguente
verosimile sussistenza delle condizioni di inf‌luenza di cui
all’art. 10 D.L.vo n. 39/2010. I ricorrenti concludevano che
l’oggetto sociale di A. era divenuto totalmente o parzial-
mente illecito ed impossibile, e ritenevano necessario che
l’amministratore giudiziario nominando procedesse alla
convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi degli artt.
2484/2487, 2519 c.c., per l’assunzione delle determinazioni
conseguenti, al f‌ine di verif‌icare le ipotesi di scioglimen-
to della società o di modif‌ica dell’oggetto sociale (stante
il divieto di trasformazione dell’ente ex art. 2545 decies
c.c.), ed eventualmente deliberare la messa in liquidazio-
ne della società.
Si costituivano nel presente procedimento la coopera-
tiva A. e il Presidente R., eccependo innanzitutto il difetto
di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito, in
ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 44
dello Statuto sociale; nel merito, chiedevano respingersi il
ricorso per mancanza dei presupposti di legge.
All’udienza del 17 ottobre 2017 venivano sentiti i Pro-
curatori delle parti, nonché il revisore dei conti della so-
cietà cooperativa, M.
A seguito di un rinvio disposto su richiesta delle par-
ti in pendenza di trattative, e all’udienza del 13 febbraio
2018 si procedeva alla discussione f‌inale.
Innanzitutto, appare infondata l’eccezione di incompe-
tenza sollevata da parte resistente, in ragione della natu-
ra in senso lato cautelare del procedimento di cui all’art.
2409 c.c. e delle misure che vengono richieste, le quali,
pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di
essi a def‌inizione di un conf‌litto tra parti contrapposte, né
hanno attitudine ad acquistare l’autorità di giudicato so-
stanziale (Cass. civ. n. 6805 del 21 marzo 2007; Cass. civ.
n. 10349 del 17 maggio 2005). Pertanto, può trovare ap-
plicazione, in via analogica, nel procedimento in oggetto,
il disposto di cui all’art. 669 quinquies c.p.c. Ed in effetti,
secondo l’orientamento uniforme della giurisprudenza di
merito, il Tribunale è competente a decidere sul ricorso
ex art. 2409 c.c. anche nell’ipotesi in cui sia presente nello
statuto una clausola compromissoria che devolva ad un
collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministrato-
ri (App. Ancona, 14 febbraio 1998; Trib. Taranto, 17 maggio
1996; Trib. Salerno, 12 novembre 2009).
Nel merito, si ritiene che il ricorso sia infondato. In-
nanzitutto, tra le ipotesi di grave irregolarità che giustif‌i-
cherebbero le misure di cui all’art. 2409 c.c., viene citata
la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2054 del
14 novembre 2016 (doc. 12 di parte ricorrente), che lungi
dall’affermare i principi esposti nel ricorso (riconoscimen-
to del titolo di legittimazione al compenso nei confronti
dell’amministratore condominiale in proprio), confer-
mava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la
carenza di legittimazione della società A. a richiedere il
pagamento delle fatture per prestazioni di amministra-
zione condominiale, nel caso specif‌ico sottoposto al suo
esame, in cui il mandato ad amministrare il condominio
era stato conferito a T. in proprio, quale persona f‌isica,
anziché nei confronti della società A., avuto riguardo al
contenuto delle delibere assembleari del condominio. È
certo che risulta legittimato a richiedere il compenso il
soggetto (persona f‌isica o giuridica) che, nel singolo caso,
sia stato nominato dal condominio quale amministratore;
non sussiste, invece, un principio generale di legittimazio-
ne in favore soltanto delle persone f‌isiche, che tra l’altro
conf‌liggerebbe col disposto dell’art. 71 bis. comma 3 disp.
att. c.p.c. Trattasi, pertanto, di questione che riguarda non

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