Tribunale civile di Bologna sez. III, 16 aprile 2014, n. 8885

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
A tutela giurisdizionale sostengono gli appellanti che il
diritto risarcitorio prescinde dallo stato di coscienza della
vittima tra la lesione subìta e la morte, deducendo, altresì,
l’erroneità del deciso in primo grado, riconoscente loro il solo
danno parentale. Giurisprudenza minoritaria ha ipotizzato il
sorgere di un danno biologico risarcibile in capo al danneg-
giato sebbene deceduto contestualmente alla subìta lesione.
Gli interpreti hanno rimarcato come la lesione del di-
ritto alla salute costituisce indefettibile presupposto del
danno biologico, lesione temporanea o permanente alla
integrità psico-f‌isica della persona, esplicante negativa in-
cidenza sulle attività ed aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato. E non costituisce danno biologico la
lesione diretta ed immediata del bene della vita.
NOTE
(1) Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361, in www.magistratrademocratica.it.
(2) M. ROSSETTI et alii, La prova del danno biologico, Giuffrè,
Milano, 2014, 68.
(3) L. VIOLA, Il danno tanatologico, in Trattato breve dei nuovi
danni diretto da CENDON, I, Persone, famiglia, medicina, Cedam,
Padova, 2014, 117.
(4) G. ALPA, La responsabilità civile - Parte generale, Utet, Torino,
2010, 418 s.
(5) Trib. Macerata 26 luglio 2002, in Corti march., 2004, 181.
(6) M. ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della r.c.a., Utet,
Torino, 2010, 501.
(7) ALPA, in op. cit., 421.
(8) M. ROSSETTI et alii, La prova …, in op. cit., 3.
(9) Cass. 12 febbraio 2010 n. 3357, in Rass. giur. sanità, 2010, f. 311, 196.
(10) Cass. 24 marzo 2011 n. 6754, in questa Rivista, 2011, 470.
(11) Cass. 20 aprile 2012 n. 6273, in Giust. civ., 2012, I, 1186.
(12) Cass. 28 novembre 2008 n. 28423, in questa Rivista, 2009, 441.
(13) Cass. 28 novembre 2008 n. 28423, in questa Rivista, 2009, 441.
(14) R. OMODEI SALÈ, Il risarcimento del danno non patrimoniale
da uccisione tra vecchie preclusioni, nuove qualif‌icazioni e liquidazione
“globalizzata”, in La resp. civ., 2010, 1, 11.
(15) Trib. Venezia 15 marzo 2004, in V. MESSINA, Commento art.
138 cod. ass. diretto da G. GALLONE, La Tribuna, Piacenza, 2009, 301;
Guida dir., 2004, 47, 68 (s.m.).
(16) Cass. 29 novembre 2011 n. 25215, in La resp. civ., 2012, 889.
(17) M. TOSONI, Il risarcimento del danno da morte, in La resp.
civ., 2012, 892.
(18) Cass. 29 settembre 1999 n. 10773, in Riv. giur. circ. trasp., 2000, 286.
(19) Cass. 13 marzo 2012 n. 3966, in questa Rivista, 2012, 650.
(20) R. MAGLIO, La perdita del f‌iglio, in Trattato breve dei nuovi
danni diretto da CENDON, I, Persone, famiglia, medicina, Cedam, Pa-
dova, 2014, 913.
triBunaLe CiviLe di BoLogna
sez. iii, 16 aPriLe 2014, n. 8885
est. drudi – riC. assimoCo s.P.a. (avv. orseLLi) C. reaLe mutua assiC.
(avv. Bordoni)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Adozione della c.d. proce-
dura ordinaria ex art. 148 cod. ass. y Mandato con-
ferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi
in giudizio in nome e per conto della compagnia del
danneggiante y Illegittimità y Intervento adesivo
autonomo dell’impresa assicuratrice del danneg-
giato y Inammissibilità.
. Qualora il danneggiato opti per la procedura c.d. ordi-
naria e, quindi, per l’azione giudiziale nei confronti del
responsabile del danno e della sua compagnia di assi-
curazione ex art. 148 cod. ass., è illegittimo il mandato
conferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi
in giudizio in nome e per conto della compagnia del
danneggiante ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Ne consegue,
inoltre, che è inammissibile l’intervento adesivo auto-
nomo dell’impresa assicuratrice del danneggiato, deri-
vante dal predetto mandato, in forza della convenzione
Card fra le stesse imprese di assicurazione. (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 149; c.p.c., art. 77) (1)
(1) Si richiama, in argomento, la nota sentenza Corte cost. 19 giu-
gno 2009, n. 180, in questa Rivista 2009, 683 che ha statuito la fa-
coltatività della procedura di risarcimento diretto. In dottrina, v. G.
GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela
legale, Collana Tribuna Major, ed. La Tribuna, Piacenza 2009.
svoLgimento deL ProCesso
Premesso in fatto che:
- con citazione 15 maggio 2012 -, quale cessionaria del
credito vantato da Fatima Hamraoui, conveniva in giudizio
avanti al Giudice di Pace di Bologna Y e Reale Mutua As-
sicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimen-
to dei danni materiali subiti dalla cedente e conseguiti a
sinistro avvenuto in data 26 febbraio 2012 in San Lazzaro
di Savena, allorchè l’auto della stessa veniva tamponata
dall’auto del Y assicurata per la r.c.a. da Reale Mutua;
- specif‌icava parte attrice che anche in fase stragiudi-
ziale la richiesta risarcitoria era stata indirizzata a Reale
Mutua con l’espressa comunicazione che non si intendeva
avvalersi della procedura di indennizzo diretto ex art. 149
cod. ass.;
- nella causa, tuttavia, si costituiva unicamente Assimo-
co S.p.A., compagnia assicuratrice dell’autoveicolo di pro-
prietà attrice: 1) sia in nome e per conto di Reale Mutua
Assicurazioni S.p.A. in forza di “mandato irrevocabile di
rappresentanza”; 2) sia quale interveniente in proprio ai
sensi della CARD (Convenzione fra le Assicurazione per il
Risarcimento Diretto) cui entrambe aderivano; nel merito
chiedeva condannarsi “la convenuta” al “pagamento della
sola somma equa e provata”;
- parte attrice contestava l’ammissibilità dell’intervento
e la nullità del man dato e su tale questione preliminare la
causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
- con sentenza 17 aprile 2013 n. 1964 il G.d.P, non de-
f‌initivamente pronunciando, “accerta[va] la nullità del
mandato di rappresentanza conferito da Reale Mutua Ass.
ni a Assimoco S.p.a. per violazione degli artt. 1343, 1344 e
1418 c.c.”; “dichiara[va] la nullità della costituzione di As-
simoco S.p.a ... in nome e per conto di Reale Mutua Ass.ni;
“condanna[va] Assimoco S.p.a. al pagamento delle spese
processuali. .. maturate”;

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