Tribunale Civile di Asti 23 giugno 2016, n. 551

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI ASTI
23 GIUGNO 2016, N. 551
EST. CAINERI – RIC. D. (AVV. BOVETTI) C. SOCIETÀ REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI ED ALTRO (AVV. CASETTA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Risarcimento diretto y Azione diretta del dan-
neggiato nei confronti della propria compagnia
assicuratrice y Azione diretta del danneggiato nei
confronti del responsabile civile e della compagnia
assicuratrice di quest’ultimo y Cumulo delle azioni y
Esclusione y Cumulo tra azione ex art. 149 cod. ass.
ed ordinaria azione civilistica avverso il responsa-
bile civile y Ammissibilità.
. L’art. 149, comma 6, cod. ass., nella parte in cui pre-
vede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta
di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della pro-
pria impresa di assicurazione deve essere interpretato
nel senso che esclude il cumulo tra azione diretta av-
verso la propria assicurazione ed azione diretta avverso
l’assicurazione del danneggiante e non nel senso che
esclude il cumulo tra azione ex art. 149 ed ordinaria
azione civilistica avverso il responsabile civile. (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2054; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) La sentenza in epigrafe ribadisce quanto affermato dalla Corte
costituzionale con la pronuncia 19 giugno 2009, n. 180, pubblicata in
questa Rivista 2009, 683, che ha dichiarato infondata. in riferimento
agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., la questione di legittimità dell’art. 149
cod. ass. nella parte in cui prevedendo che, in ipotesi di sinistro tra
due veicoli a motore identif‌icati ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti
o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la propria richie-
sta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1), precluderebbe la
possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti
del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con atto di citazione tempestivamente notif‌icato,
F.D. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice
di pace di (Omissis) n. 440/5 con la quale era stata di-
chiarata l’inammissibilità della domanda proposta per il
risarcimento dei danni riportati dal Land Rover di sua
proprietà a seguito del sinistro verif‌icatosi il 26 agosto
2010 tanto avverso la Società Reale Mutua Assicurazio-
ni (propria compagnia di assicurazione) quanto avverso
B.D. (proprietario del veicolo danneggiante). L’appellante
contestava l’erroneità della pronuncia, nella parte in cui
dichiarava l’inammissibilità dell’azione avverso la Reale
Mutua, atteso che la procedura di indennizzo diretto ex
art. 149 cod. ass nei confronti della propria compagnia
assicuratrice non esclude la possibilità di svolgere l’ordi-
naria azione risarcitoria avverso il responsabile civile, e
la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il Giudice di
pace pronunziato esclusivamente sulla domanda proposta
contro l’assicurazione e per non aver nulla pronunziato
rispetto al responsabile civile. La D. evidenziava quindi
come dall’istruttoria condotta in primo grado fosse emer-
sa la riconducibilità causale dei danni riportati dal proprio
veicolo al sinistro cagionato dall’automezzo del D. e chie-
deva pertanto, previa riforma della sentenza appellata, la
condanna dei convenuti al pagamento di complessivi euro
12.271, 42 oltre rivalutazione ed interessi.
Costituitasi in giudizio, la Società Reale Mutua Assicu-
razioni eccepiva la novità della domanda dell’appellante
nella parte in cui chiedeva degli appellati in via alterna-
tiva e non solo, come in primo grado, in via solidale; con-
testava la riconducibilità eziologica dei danni riportati
dal Land over al sinistro dedotto in giudizio, denunciando
lacune ed incongruenze della CTU di primo grado, rispet-
to alla quale chiedeva la rinnovazione ovvero chiamarsi il
CTU a chiarimenti.
II. Preliminarmente, deve essere esaminata la que-
stione processuale sollevata dall’appellante.
La sentenza impugnata sul punto è errata e deve,
pertanto, essere riformata. L’art. 149 cod. ass., nel preve-
dere la procedura di indennizzo diretto del danneggiato
nei confronti della propria impresa di assicurazione non
esclude la possibilità per lo stesso di convenire in giudi-
zio il responsabile civile (id est il proprietario del veicolo
danneggiante) ai sensi degli artt. 2043 - 2054 c.c.: le due
azioni restano quindi tra loro cumulabili e non alternati-
ve. L’opzione ermeneutica propugnata dal Giudice di pace
si rivela quindi infondata, in quanto contrastante con i
principi della legge delega (che non autorizzava una con-
trazione delle tutele in capo al danneggiato), con la ratio
legis del codice delle assicurazioni (garantire una mag-
giore tutela dell’assicurato, contraente debole) e con lo
stesso insegnamento della Corte costituzionale, che, con
la pronuncia n. 441/08, ha evidenziato come la legittima-
zione dell’assicurato ad agire direttamente nei confronti
della propria assicurazione non tolga allo stesso la possi-
bilità di far valere i propri diritti secondo i principi della
responsabilità civile avverso l’autore del fatto dannoso. Si
osserva, peraltro, che la pronuncia della Consulta citata
dal Giudice di prime cure (Corte cost. 180/09), nel def‌ini-
re alternativa la natura dell’azione di indennizzo diretto
avverso il proprio assicuratore, non impone al danneggiato

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