Tribunale civile di Brescia sez. I, 3 febbraio 2014, n. 600

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
MERITO
a S. B. e S. A. va, pertanto, riconosciuta la differenza pari ad
euro 8000,00, sulla quale spettano gli interessi legali dalla
data di pubblicazione della sentenza al saldo; e) ad A. A.
l’1,69% (= 26.333.76, pari al risarcimento a lui spettante
complessivamente x 100: 1.561.926,27, pari al risarcimento
complessivamente riconosciuto ai danneggiati), per com-
plessivi euro 13.520,00 (= 800.000 : 100 x 1,69); poiché la
società assicuratrice ha già corrisposto la somma di euro
13.618,00 a titolo di provvisionale, all’attore A. A. non va,
pertanto, riconosciuta alcuna somma; f) a C. A. il 5,32%
(= 83.657,69, pari al risarcimento a lui spettante comples-
sivamente x 100: 1.561.926,27, pari al risarcimento comples-
sivamente riconosciuto ai danneggiati), per complessivi
euro 42.560,00 (= 800.000 : 100 x 5,32); poiché la società
assicuratrice ha già corrisposto la somma di euro 21.100,00
a titolo di provvisionale (v. ordinanza del 23 luglio 2007), a
C. A., va, pertanto, riconosciuta la differenza pari ad euro
21.460,00, sulla quale spettano gli interessi legali dalla data
di pubblicazione della sentenza al saldo; g) a C. G. il 6,75%
(= 106.592,37, pari al risarcimento a lui spettante comples-
sivamente x 100: 1.561.926,27, pari al risarcimento comples-
sivamente riconosciuto ai danneggiati), per complessivi
euro 53.600,00 (= 800.000 : 100 x 6,75); poiché la società
assicuratrice ha già corrisposto la somma di euro 10.000,00,
a C. G., va, pertanto, riconosciuta la differenza pari ad euro
43.600,00, sulla quale spettano gli interessi legali dalla data
di pubblicazione della sentenza al saldo; h) al Ministero
della Difesa il 5,99% (= 93.601,57, pari al risarcimento a
lui spettante complessivamente x 100: 1.561.926,27, pari al
risarcimento complessivamente riconosciuto ai danneggia-
ti), per complessivi euro 47.920,00 (= 800.000 : 100 x 5,99),
sulla quale spettano gli interessi legali dalla data di pub-
blicazione della sentenza al saldo.
Quanto alle spese si osserva quanto segue.
Va innanzitutto chiarito che il testo dell’art. 92 c.p.c.,
nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (“.....
concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente
indicate nella motivazione”), trova applicazione per i giudi-
zi iniziati dopo l’entrata in vigore della citata legge (L. n. 69
del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.
Ciò premesso e - pur se alla specie non è applicabile
ratione temporis neppure l’art. 92 nel testo modif‌icato
dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a),
necessità di esplicitare i giusti motivi (per i giudizi instau-
rati a far data dal 1° marzo 2006), la scelta discrezionale
di compensare le spese processuali è riservata al prudente
ma comunque motivato apprezzamento del giudice di me-
rito (SS.UU. 20598/2008).
Ebbene nel caso di specie sussistono giusti motivi per
compensare le spese, tenuto conto delle oggettive diff‌i-
coltà di accertamenti in fatto (lunga e laboriosa è stata
l’attività istruttoria, tenuto conto anche delle risultanze
probatorie del processo penale e istaurato a seguito del
decesso di S. M.), idonee a incidere sulla esatta conosci-
bilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, oltre alla
reciproca parziale soccombenza.
Le spese di ctu sono poste a carico della Axa Assicura-
zioni Spa, in persona del legale rappresentante. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
SEZ. I, 3 FEBBRAIO 2014, N. 600
PRES. SPARTÀ – EST. DE LELLIS – RIC. CANTAMESSA (AVV. TAGLIAFERRI) C.
MINISTERO DELL’INTERNO (AVV. DISTR. BRESCIA)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Viola-
zione del Codice della strada y Querela di falso y
Proponibilità y Accoglimento y Conseguenze y Com-
pensazione delle spese di lite.
. Nel caso in cui venga accolta querela di falso, propo-
sta in corso di causa, avverso verbale di accertamento
di violazione al codice della strada per avere effettuato
un sorpasso a destra di altro veicolo marciante in terza
corsia autostradale, omettendo di segnalarlo con gli
appositi indicatori di direzione, il giudice compensa le
spese di lite se non vi è stata contestazione in merito
alla velocità tenuta dal querelante, non commisurata
in relazione alle ore notturne, e la predetta velocità
e le ripetute manovre di sorpasso sono state la causa
dell’errore in cui sono incorsi gli agenti verbalizzanti.
(c.p.c. art. 92; c.p.c. art. 221; nuovo c.s. art. 176)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sussistono motivi di inammissibilità (nonostan-
te il rilievo introdotto dalla parte convenuta).
Infatti:
- l’atto di citazione che ha introdotto il procedimento
innanzi a questo Tribunale risulta tempestivamente noti-
f‌icato (nel rispetto del termine assegnato dal Giudice di
Pace di Rovato);
- l’originario atto di proposizione della querela (innanzi
al predetto Giudice di pace) è stato personalmente sotto-
scritto e presentato dal querelante (rendendo regolare e
suff‌iciente il mandato posto a margine dell’atto di citazio-
ne innanzi a questo uff‌icio).
Il giudizio (n. 441/C Ruolo Affari Contenziosi del Giu-
dice di pace di Rovato) nel corso del quale è stata prpo-
sta la menzionata querela non risulta ancora def‌inito con
sentenza (contrariamente a quanto rilevato dalla parte
convenuta), ma è stato sospeso in attesa dell’esito del
presente giudizio.
2. La querela di falso deveessere accolta.
Gli elementi istruttori raccolti nel corso dell’istruzione
consentono di affermare che i verbalizzanti, nell’accertare
i fatti riportati nel verbale (n. 482874/Z) oggetto di querela,
incorsero in erronea percezione della realtà: deve infatti
escludersi che il veicolo BMW condotto dal Cantamessa abbia
realmente compiuto la “...manovra di sorpasso a destra di altro
veicolo marciante in terza corsia, omettendo nella circostanza
di segnalarlo con gli appositi indicatori di direzione...”.
I testimoni ascoltati nella fase istruttoria (Cucu Radu
e Cucu Daniela) sono risultati suff‌icientemente precisi e
quindi credibili.
Entrambi hanno riferito di una situazione di traff‌ico au-
tostradale modesto (situazione del tutto consueta in consi-
derazione dell’orario notturno), dell’esecuzione, da parte del

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