TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA BRESCIA sezione II

Notifica per pubblici proclami

Ricorso 1168/2011 - udienza del 6/2/2013

Notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a., autorizzata dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, con ordinanza n. 1194/12 reg.prov.coll., depositata il 27.06.12 in relazione al ricorso n. 1168/11 di Wwf Italia Ong Onlus, Roma, via Po 25, Italia Nostra Onlus, Roma in via Sicilia 66, Legambiente Onlus Roma, in via Salaria 403, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla di Bergamo, con studio in via Verdi 3, elettivamente domiciliata presso la cancelleria, via C. Zima 3, paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it, fax 035/4130882 contro: Regione Lombardia, con l'avv. Marco Cederle e il dom. Donatella Mento di Brescia, via Cipro 30, Provincia di Bergamo, non costituita, ISC s.a.s. di Sonzogni Fabio & C. s.n.c., non costituita, e con l'intervento di Enzo Pesenti s.r.l., con gli avv. Matteo Salvi, Massimiliano Manganelli e il dom. Carlo Braga di Brescia, via Tosio 1, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 9/1266 del 1/2/2011 di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia 1607/10 del 22/4/10 con l'inserimento nel piano cave di Bergamo dell'ate G37 in Calcinate nella parte in cui conferma e convalida al punto 2 la deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia V/619/08 di approvazione del piano cave per la provincia di Bergamo. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 21-septies L. 241/90 e L.R. 14/98) per violazione del giudicato della sentenza 1607/10 che annullava il piano, facendolo rivivere illecitamente, non potendo inserire un ate ai sensi dell'art. 9, c. 2bis della L.R. 14/98 in un piano annullato. L'ate doveva essere inserito all'interno di un piano nuovo, da rifare emendato dai vizi procedimentali, secondo i criteri normativi violati alla base della sentenza di annullamento. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 4 e ss. direttiva 2001/42/CE, artt. 6 e ss. d. lgs. 152/2006, art. 4 L.R. 12/2005, DCR 8/351/2007, DGR 8/6420/2007 e DGR 8/761/2010 mancata sottoposizione a VAS. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (artt. 7 e ss. L.R. 14/98), eccesso e sviamento di potere, manifesta illogicita' e carenza di istruttoria per la mancata realizzazione della partecipazione al procedimento degli enti locali coinvolti. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione (art. 5 direttiva 92/43/CE, art. 5 DPR 357/97 e art.6, 1, d) L.R. 14/98 per mancata valutazione di incidenza dei nuovi ambiti estrattivi resuscitati dal provvedimento insieme al vecchio piano cave annullato. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge (direttiva 2003/35/CE, L. 108/2001, artt. 6 e 8 LR 14/98) per mancata partecipazione delle associazioni ambientaliste. La causa veniva chiamata all'udienza di discussione del 23/5/12, al cui esito veniva disposta con ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami con deposito presso la casa comunale di Brescia di copia integrale del ricorso, inserzione dell'estratto dell'atto da notificare sulla GURI e pubblicazione dello stesso all'albo on line della Provincia di Bergamo. Pertanto, si provvede alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei proprietari o operatori degli ambiti estrattivi contemplati nel piano cave della Provincia di Bergamo, indicati dalla Provincia stessa alle ricorrenti in data 22 maggio 2012, come segue: Testa Battista & c Spa via Stampa 11/13 Ghisalba, Bassani Giuseppe Cascina Portico Nuovo 29 Ghisalba, Micheli Giulio via Calcinate 16 Ghisalba, F.lli Testa srl via Cossali 45 Ghisalba, Bassani Mario...

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