F Trib. civ. Milano, sez. XI, 13 luglio 2011, n. 9514, C. C. c. Zurigo Assicurazioni Spa ed altri

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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XI, 13 LUGLIO 2011, N. 9514
EST. FERRARI DA GRADO – RIC. C. C. (AVV. GAROLLA) C. ZURIGO ASSICURAZIONI
SPA ED ALTRI (AVV. CHIODA)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Ex
convivente di persona deceduta in seguito a sini-
stro stradale y Danno da perdita del rapporto pa-
rentale e danno biologico iure hereditario.
. All’ex convivente more uxorio di persona deceduta in
seguito a sinistro stradale compete iure proprio il danno
non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale,
nonché, iure hereditario, il danno biologico maturato
dalla vittima nel tempo intercorso tra l’incidente ed
il decesso, quando risulti dimostrata la sussistenza di
una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e
da mutua assistenza morale e materiale. (Nella fatti-
specie l’ex convivente era stato nominato erede univer-
sale con testamento olografo). (c.c., art. 2059)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’accertamento della dinamica del sinistro operata dal
giudice penale con sentenza di secondo grado passata in
giudicato (vd. sentenza di appello del 27 novembre 2007
passata in giudicato il 10 febbraio 2008) consente di rite-
nere pienamente accertata la responsabilità esclusiva del
convenuto conducente dell’autoarticolato N. Z. nella causa-
zione del sinistro come in quella sede stabilito. Da un lato è
infatti emerso che il resistente Z., proveniente da via Le., ha
iniziato la manovra di svolta a sinistra, attraversando piazza
D. per immettersi in viale Lo., quando la freccia nel suo sen-
so di marcia non segnava ancora luce verde “e quindi il se-
maforo per il pedone al momento dell’attraversamento non
indicava luce rossa” (vd. sentenza citata), che il pedone I. I.
si trovava sulle strisce pedonali quando è stata attinta dal-
l’autoarticolato (vd. rilievi in punto effettuati dalla Polizia
Municipale intervenuta), che la velocità in considerazione
delle circostanze di luogo (traff‌ico limitato per autoartico-
lati dalle ore 7.00 alle ore 21.00), di tempo (erano le 16.00 di
giorno feriale) e di intensità di traff‌ico sia veicolare che pe-
donale non può ritenersi adeguata ancor più se si conside-
rano anche le caratteristiche di visibilità proprie del veicolo
investitore e certamente note al suo conducente. Del resto
dai rilievi ora esposti non emergono elementi che possano
ritenersi integrare una condotta colposa concorrente della
donna, anzi, da escludersi def‌initivamente se si pone l’atten-
zione sulla circostanza che il pedone proveniva da sinistra,
al momento dell’impatto era giunto quasi al termine dell’at-
traversamento ed era certamente visibile nella fase iniziale
dell’attraversamento stesso in ragione della posizione in cui
si trovavano sia lei che l’autoarticolato.
Così esclusa ogni possibile censura alla condotta tenuta
da I. I. quando il 2 aprile 2005 stava attraversando median-
te l’utilizzo del passaggio pedonale ivi esistente la piazza
D., deve ritenersi accertata l’esclusiva responsabilità del
conducente del veicolo investitore N. Z. nella causazione
dell’incidente con conseguente condanna dello stesso in
solido con il proprietario del veicolo Trasporti Primiceri
S. - S.r.l. e con la società assicuratrice Zurigo Compagnia
di Assicurazioni - S.a. al risarcimento dei danni come ac-
certati nel presente giudizio. (Omissis)
Ne consegue l’obbligo della Zurigo Assicurazioni S.p.a.
di rispondere solidalmente con i coobbligati, Z. e Trasporti
Primiceri S. S.r.l., dei danni derivati dal sinistro di causa e
accertati nel corso del giudizio. Prima, però, di passare alla
loro liquidazione occorre, innanzitutto, ricordare quanto
statuito dalle recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cas-
sazione n. 26972/3/4/5 dell’11 novembre 2008 intervenute in
materia. Seguendo l’impostazione dei giudici di legittimità
non può in particolare non ricordarsi che “il risarcimento
del danno alla persona deve essere integrale nel senso che
deve ristorare interamente il pregiudizio ma non oltre” e
che a tale proposito quanto, poi, al danno non patrimoniale
di cui all’art. 2059 c.c. va ricordato che esso “costituisce
categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sotto-
categorie”, che il richiamo di determinati tipi di pregiudizio
“risponde ad esigenze descrittive, ma non implica ricono-
scimento di distinte categorie di danno” e ciò al f‌ine di
evitare duplicazioni risarcitorie che potrebbero verif‌icarsi
in caso di “… congiunta attribuzione del danno biologico
e del danno morale nei suindicati termini inteso …” e così
pure in caso di congiunta attribuzione del danno morale e
del danno da perdita del rapporto parentale “poiché la sof-
ferenza nel momento in cui la perdita è percepita e quella
che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita
non sono che componenti del complesso pregiudizio che va
integralmente ed unitariamente risarcito” con esclusione
della conf‌igurabilità dell’autonoma categoria del danno esi-
stenziale (cfr. sent. cit.). Spetta pertanto al giudice che si
avvalga delle tabelle in uso presso il tribunale “procedere ad
un’adeguata personalizzazione della liquidazione del dan-
no biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le
sofferenze f‌isiche e psichiche patite dal soggetto leso onde
pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Occorre, quindi, ancora affrontare l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva del ricorrente C. C. sollevata dalle
parti resistenti, questione che, nella specie, non pare con-
divisibile. Non può non osservarsi in punto che nel caso in
Merito
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012

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