DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 marzo 2010, n. 41 - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 15 giugno 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visti gli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 416 di data 5 marzo 2010 avente per oggetto 'Approvazione del regolamento recante 'Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente ad oggetto 'Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)' Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n.

22-102/Leg del 2007 e' sostituito dal seguente: 'Art. 4 (Preselezione). - 1. Se l'accesso avviene con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), esclusa la modalita' del concorso per soli titoli, il bando di concorso o l'avviso di selezione possono prevedere forme di preselezione, effettuate anche da aziende specializzate in selezione del personale. La preselezione avviene per esami, per titoli oppure per titoli ed esami. La scelta del tipo di preselezione e' congruamente motivata nel provvedimento di approvazione del bando o avviso di selezione. La preselezione per esami avviene nella forma di test a risposta multipla, anche in unica traccia, e verte normalmente su tutte o alcune delle materie oggetto del concorso, come identificate nel bando. La preselezione per esami puo' consistere anche in test psico-attitudinali rapportati alla categoria e figura professionale a concorso. La preselezione per titoli consiste nella valutazione dei titoli di servizio, di cultura e dei titoli vari oppure...

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