Tre sentenze (per ora) per gli stessi contendenti

AutoreLuigi Tiscornia
Pagine706-707

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È noto che nel corso delle assemblee condominiali si sviluppano le fantasie più sorprendenti e che quindi la materia del condominio non ha i limiti che ci sarebbe da attendersi: di tal che, non può sorprendere che essa possa dar luogo, come nel caso, ad una di quelle, si potrebbe dire, soap opera che tanto interesse riescono a destare specie tra le casalinghe. E che qui val la pena di ripercorrere perché dalle sue varie fasi emergono via via situazioni tradizionalmente tipiche del (piccolo/grande) mondo del condominio.

La storia - che si dipana (come ogni altra «telenovela») negli anni - trae origine, nel tempo, dal fatto che un condomino aveva impugnato - siamo nel settembre 1996 - una delibera assembleare di reiezione delle sue lamentele provocate dal fatto che non gli era stato possibile vedere e controllare, prima dell'inizio della riunione, i documenti posti a base della discussione: con, quindi, richiesta di annullamento anche delle decisioni relative.

Queste doglianze venivano accolte dal tribunale con una sentenza che è stata riportata da questa Rivista 1998, 881, ma che è stata poi in parte riformata, a seguito del prevedibile ricorso del condominio, dalla corte di appello, con due sue conseguenti decisioni: la prima, che accoglieva la doglianza relativa all'essere stato l'amministratore assolto dal condominio (dall'addebito di non aver fornito il materiale cartaceo oggetto della discussione assembleare, con quindi tacita approvazione del suo comportamento); la seconda, che respingeva la restante parte dell'impugnazione, cioè quella che riguardava la nullità, a detta del condominio, delle altre decisioni prese nell'assemblea.

A seguito di questa decisione, sia il condomino che il condominio ricorrevano in Cassazione, la quale - con la decisione in rassegna - ha deciso per la facoltà per il condomino di ottenere la visione dei documenti predisposti dall'amministratore. Con rinvio al giudice di merito a che venga da lui adottato il seguente principio di diritto: «La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere successivamente ivi approvate riguardanti la suddetta documentazione in quanto la lesione del diritto alla informazione sopra richiamato incide sul procedimento di formazione delle maggioranze...

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