CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. 38 - Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari - Aggiornamento. (13A00462)

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei Conti All'Avvocatura Generale dello Stato Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali Alle Ragionerie Territoriali dello Stato All'Agenzie delle Entrate All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS Alla Banca d'Italia Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Al Dipartimento del Tesoro Premessa. Con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre 2011 (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2011 e n. 264 del 12 novembre 2011) sono state fornite le istruzioni per la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato in relazione ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati. In siffatte fattispecie e' stato esplicitato che, a fronte del servizio prestato dall'amministrazione, l'istituto delegatario e' tenuto a ristorare gli oneri amministrativi sopportati dalla stessa amministrazione, in dipendenza dell'impiego di risorse, soprattutto umane e strumentali, per lo svolgimento della relativa attivita'. In particolare, gli oneri amministrativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato - sia nel caso di partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA (ex Service Personale Tesoro-SPT) sia nel caso di gestione con sistemi diversi - sono stati calcolati sulla base di elementi connessi all'espletamento delle cennate attivita', tenendo conto dei tempi medi di lavorazione, del numero dei dipendenti addetti al servizio, delle spese di investimento, eccetera. Per tali oneri amministrativi, quantificati nella ricordata circolare n. 1/RGS del 2011, e' stato previsto nella medesima circolare un aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni eventualmente intervenute nella resa del servizio, ponendo, nella successiva circolare n. 30/RGS del 2011, quale limite massimo la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto Centrate di Statistica-ISTAT. Nello specifico, la richiamata circolare n. 1/RGS del 2011 stabilisce che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) procede all'aggiornamento di cui trattasi, fissando il termine della...

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