Art
1.
Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa di servizio, e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.
Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.
Art
2.
Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi.
Art
3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'...