Art
1.
Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.
Art
2.
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
Art
2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
Art
3.
Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;
decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;
esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;
esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.
Art
3.
Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;
decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;
esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;
esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.
e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita.
Art
4.
Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;
2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) due rappresentanti dei lavoratori delle societa' telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Societa' "Italcable";
5) due rappresentanti delle societa' telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Societa' "Italcable";
6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del. Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.