LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450 - Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

Coming into Force20 Gennaio 1957
Enactment Date04 Dicembre 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/01/05/056U1450/CONSOLIDATED/20100531
Published date05 Gennaio 1957
Official Gazette PublicationGU n.4 del 05-01-1957
TITOLO I COSTITUZIONE DEL FONDO
CAPO PRIMO Natura e organizzazione del Fondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

Art 2.

Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art 2.

COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672.

L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art 3.

Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

  1. vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

  2. decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

  3. esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

  4. esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

Art 3.

Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

  1. vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

  2. decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

  3. esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

  4. esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita.

Art 4.

Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti dei lavoratori delle societa' telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Societa' "Italcable";

5) due rappresentanti delle societa' telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Societa' "Italcable";

6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del. Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

CAPO SECONDO Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione
Art 5.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

  1. gli apprendisti;

  2. il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

  3. Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art 5.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

  1. gli apprendisti;

  2. il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

  3. Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.1

Art 6.

Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:

  1. a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;

  2. a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.

TITOLO II CONTRIBUZIONE AL FONDO
CAPO PRIMO Contribuzione obbligatoria
Art 7.

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 7.

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.

Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 8.

A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni...

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