LEGGE 13 agosto 1979, n. 384 - Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo

Coming into Force04 Settembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/08/20/079U0384/CONSOLIDATED/20040329
Published date20 Agosto 1979
Enactment Date13 Agosto 1979
Official Gazette PublicationGU n.227 del 20-08-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.

Art 1.

Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.

Art 2.

Ai rappresentanti italiani in seno al...

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