Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª, di seguito codice;

Visto l'art. 20, comma 2 del codice, il quale dispone che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformita' al parere espresso dal Garante;

Visto l'art. 21, comma 2, del codice il quale afferma che le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 20, comma 2 del codice, l'identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);

Vista la direttiva per l'attuazione nelle pp.aa. delle disposizioni del codice della privacy;

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Viste le restanti disposizioni indicate nel codice;

Ritenuto di individuare sinteticamente le operazioni ordinarie che la Stazione zoologica ´Anton Dohrnª deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge ovvero le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

Ritenuto di individuare analiticamente negli allegati, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, le operazioni effettuate da questo Istituto, ovvero di comunicazione a terzi;

Considerato che i trattamenti di cui sopra sono effettuati nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite; all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il parere espresso dal Garante in data 22 no-vembre 2006, ai sensi dell'art. 154 del codice;

Considerata, la natura regolamentare del presente atto che ne impone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, contenente ´Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologicaª;

Vista la delibera n. 11 del consiglio di amministrazione dell'Ente del 29 dicembre 2006 che approva il seguente ´Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziariª della Stazione zoologica;

A d o t t a il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e gli allegati che ne costituiscono parte integrante;

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni indispensabili alla Stazione zoologica ´Anton Dohrnª per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, gli allegati, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate negli articoli 67, 68, 71, 95 e 112 del codice.

Art. 3.

Indice dei trattamenti

Al fine di una maggiore semplificazione, i trattamenti e le operazioni eseguibili, sono individuati analiticamente negli allegati, qui di seguito elencati:

allegato - Denominazione del trattamento:

n. 1 - Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Stazione zoologica ´Anton Dohrnª;

n. 2 - Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Stazione zoologica ´Anton Dohrnª - attivita' relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa;

n. 3 - Attivita' relativa alla Gestione...

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