Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in seguito Ufficio) deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, nonche' di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ufficio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e...

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