Trasporto di passeggeri su ciclomotori: aspetti giuridici

AutoreMassimo Caiafa
CaricaAvvocato, foro di Salerno
Pagine95-96

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Il nuovo codice della strada (D.L.vo n. 30 aprile 1992, n. 285) è stato modificato all'art. 170, comma 2, dall'art. 3 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214) per ciò che concerne il trasporto di passeggeri su ciclomotori. Attualmente, il comma 2 dell'art. 170 recita:

´Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazioneª.

Questa innovazione legislativa risponde all'esigenza di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, che nella sua vasta tipologia di sinistri annovera la sempre crescente incidenza di ciclomotori (la maggior parte dei quali condotti da persone minorenni e non dotate di cognizioni tecniche adeguate) alla quale non è dedicata una regolamentazione adeguata che disciplinasse l'uso degli stessi e che solo recentemente si è avuta con l'emanazione di leggi indirizzate in tal senso (un esempio è la modifica all'art. 116, comma 13 bis del nuovo codice della strada, dall' art. 3 D.L.vo n. 9/2002, relativa alla sanzione prevista per chi, non essendo titolare di patente automobilistica di guida, conduca ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, un patentino rilasciato dopo un corso specialistico, anche nell'ambito scolastico, con una prova finale).

La modifica all'art. 170, comma 2 del codice della strada risolve un problema di nodale importanza: infatti, il trasporto di passeggeri su ciclomotori è sempre stato caratterizzato, di norma, da gravi rischi per l'incolumità degli stessi nonché di terzi a causa dell'insussistenza di quei requisiti tecnici e strutturali idonei a garantire una circolazione sicura su tale tipologia di veicolo a due ruote. È vietato, per disposizione del Legislatore, salvo espressa indicazione sul certificato di circolazione (in tal caso - ad evidenziare il carattere eccezionale - il comma 3 della richiamata normativa prevede la posizione del passeggero ed apposite attrezzature in caso di trasporto).

I ciclomotori sono infatti una versione ridotta (in termini di cilindrata cubica - 50 c.c.) dei motocicli, creati per una circolazione esclusivamente urbana e per un'utenza infraquattordicenne e, quindi, proprio per queste loro caratteristiche strutturali, non possono rispondere alle stesse esigenze dei veicoli a due ruote di cilindrata superiore come, appunto, il trasporto di passeggeri; questo perché nella loro progettazione si è tenuto conto di parametri tecnici...

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