LEGGE 1 giugno 1966, n. 416 - Trasporto di persone sugli autoveicoli

Coming into Force23 Giugno 1966
End of Effective Date31 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/06/22/066U0416/CONSOLIDATED/19920518
Published date22 Giugno 1966
Enactment Date01 Giugno 1966
Official Gazette PublicationGU n.152 del 22-06-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E' consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di eta' inferiore agli anni 10.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge;

per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verra' determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e dovra' risultare dalla carta di circolazione.

Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285

Art 2.

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di noleggio con conducente o ad uso pubblico per trasporto di persone non e' ammessa l'oblazione.

L'Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione e' stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione l'autorita' giudiziaria da' comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione della efficacia della carta di circolazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285

Art 3.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione, quando e' ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato...

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