Trasporto di cortesia e responsabilità per danno prodotto dalla circolazione

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine418-421

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@1. Nozione

- La riportata sentenza della Corte di appello di Milano concrne l'infortunio tra un'autovettura ed una motocicletta, guidata questa da minorenne, con a bordo anche una giovane donna (19 anni), che perdeva la vita. Luogo della collisione, un incrocio a T, nei pressi del quale il conducente dell'autovettura si fermava, riprendeva la marcia per svoltare a sinistra, pur avendo intravisto la moto in arrivo, si fermava di nuovo quando la moto era vicina, sperando che questa potesse sfilargli avanti. L'iter argomentativo si incentra prevalentemente sul c.d. trasporto di cortesia, compiuto senza obbligo di corrispettivo, non assistito da molte garanzie, a differenza del trasporto pubblico, che, invece, è regolato da norme circa i requisiti di capacità del conducente, il controllo dell'efficienza del veicolo. E, nel difetto di rapporto obbligatorio, fondato su contratto, la responsabilità del trasportatore, in caso di sinistro, riveste carattere extracontrattuale. La sentenza segue le orme tracciate dalla giurisprudenza di legittimità con tre sentenze innovative alquanto recenti 1. Viene abbandonato l'orientamento antico della impossibilità di riportare all'art. 2054, commi 1 e 3, c.c. la tutela del trasportato per motivi di cortesia nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quando il primo subisse danni.

Due sono le articolazioni del trasporto senza corrispettivo esplicito che caratterizzano la nostra esperienza giuridica: trasporto gratuito, trasporto di cortesia. Sono rapporti diversi, anche se, di primo acchito, si potrebbe pensare ad una promiscua terminologia per lo stesso avvenimento. Il trasporto gratuito annovera un interesse del trasportatore (vettore), interesse che può essere mediato ad eseguire la prestazione. Il che riporta l'attività nella natura contrattuale, da cui scaturisce la presunzione di responsabilità (art. 1681 c.c.) in caso di danno per sinistro al trasportato. Il trasporto di cortesia è caratterizzato dalla mancanza di economico interesse, qui il trasporto della persona si effettua per condiscendenza, liberalità od altro sentimento. Circa la mancata definizione legale dei rapporti di trasporto gratuito, rileva, secondo qualche interpretazione dottrinale, la volontà dei soggetti, per cui se costoro hanno inteso porre in essere il trasporto di cortesia si avrà questo. La volontà nel diritto rileva non solo come elemento essenziale del contratto, ma contribuisce a determinare la nozione, come, pure, a desumere la natura giuridica dei negozi privi di inquadramento certo. Altro indice discretivo potrebbe impostarsi sulla qualità del trasportatore, si avrebbe trasporto gratuito se chi lo espleta fosse trasportatore di professione, si avrebbe trasporto di cortesia se il trasporto fosse occasionale.

@2. Norme di legge

- Per l'art. 2054 c.c. «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. «Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

L'articolo stesso prevede quale presupposto essenziale la circolazione del veicolo, per nulla distinguendo tra danni subìti da trasportati (a qualsiasi titolo) e terzi non trasportati (pedoni danneggiati). Semplicemente dice «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato... Si osserva in dottrina come, sovvertendo l'orientamento consolidato, la sentenza di legittimità n. 10629/1998 ha delineato una nuova, rivoluzionaria tutela del trasportato, affermando l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in favore dei trasportati a prescindere dal titolo, contrattuale o di cortesia 2. Si legge nella pronuncia ora menzionata che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. in favore del trasportato riguardi la norma nella sua interezza sia per la parte in cui prevede in via presuntiva la responsabilità del conducente, sia nella parte ove a questa coniuga la responsabilità solidale del proprietario del veicolo 3.

La Cassazione, ancora di recente, afferma che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e quella solidale del proprietario, che potrebbe liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa giacché, l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale necessità di garantire il risarcimento al danneggiato 4. La sentenza di legittimità n. 10629/1998 ha segnato una «inversione di rotta» per quanto riguarda la tutela degli interessi del terzo trasportato di cortesia, come, pure, del terzo estraneo alla circolazione, danneggiati da sinistri, con mezzi di circolazione senza guida di rotaie, nei confronti del conducente e proprietario del veicolo, quando siano persone diverse. Si riteneva che il trasportato di cortesia potesse invocare l'art. 2043 c.c., il quale non prevede la responsabilità solidale proprietario-conducente, salvo il comportamento doloso o colposo del primo, che abbia causato il danno del trasportato. Un corollario da ciò tratto è che, in quanto l'assicurazione anche obbligatoria, copre la...

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