Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, n. 2/2011/TSI, Prot. n. 26214. Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25 novembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
CIRCOLARI
2) tuttavia, transitoriamente, gli esami di idoneità pro-
fessionale per il solo trasporto nazionale potranno essere
sostenuti, anche se indetti successivamente al 3 dicembre
e purché entro sei mesi da questa data vengano concluse
le procedure d’esame, da coloro che presenteranno do-
manda per la prima volta o, ferme le disposizioni vigenti in
proposito, per la ripetizione degli stessi, a condizione che
alla data del 3 dicembre 2011 siano in possesso di idoneo
titolo di studio o abbiano concluso utilmente un corso di
formazione autorizzato, ovvero si trovino nella situazione
prevista dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 22
dicembre 2000 n. 395.
In caso di superamento della prova, verrà rilasciato
l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 9,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo
395/2000, integrato dall’annotazione “Il presente attestato
è valido solamente per l’esercizio dell’autotrasporto nel
territorio italiano”;
3) i titolari di attestato di idoneità professionale li-
mitato al trasporto nazionale potranno, anche dopo il 4
dicembre, sostenere un esame integrativo per l’estensione
al trasporto internazionale dell’idoneità professionale
medesima. Pertanto, a tale f‌ine, gli eventuali attestati per
trasporto nazionale rilasciati in base a quanto indicato
al punto 2), si considerano alla stessa stregua degli atte-
stati per trasporto nazionale rilasciati anteriormente al 4
dicembre 2011;
4) nelle more della predisposizione dei quiz d’esame ai
sensi dell’articolo 8, comma 9, del menzionato decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre
2011, anche per le prove successive al 3 dicembre conti-
nuano a valere gli attuali quesiti e casi pratici.
IV
Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, n. 2/2011/TSI, Prot. n.
26214. Professione di trasportatore su strada di persone.
Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009.
Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25
novembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011).
A. Introduzione
Dal 4 dicembre 2011 sarà applicato il regolamento (CE)
n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condi-
zioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore
su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Lo scrivente Dipartimento, con proprio Decreto diri-
genziale prot. n. RD 291/11 del 25 novembre 2011 (pub-
blicato in Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana n.
277 del 28 novembre 2011), ha dettato disposizioni tecni-
che di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n.
Al f‌ine di rendere possibile l’applicazione della nuova
normativa comunitaria, e considerata la data di applica-
zione, si ritiene necessario fornire alcune prime istruzioni
pur nelle more dell’adozione di tutti i provvedimenti e le
norme attuative occorrenti.
Ciò, tenuto conto che in base al citato DD n. 291/11
sono previste alcune attività in capo agli Uff‌ici di moto-
rizzazione (UMC), in particolare ai sensi dell’art. 9, co. 8,
DD n. 291/11.
Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le
Regioni a statuto speciale e per le Province autonome
di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del
Regolamento (CE) 1071/09 provvedono gli organi da que-
ste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la
Regione Friuli Venezia Giulia ove esse saranno svolte dal-
l’Uff‌icio periferico di Codroipo (UD) - via Beano, facente
parte dello scrivente Dipartimento.
Il regolamento (CE) 1071/09 reca disposizioni in mate-
ria di accesso alla professione di trasportatore su strada,
ed è riferito al trasporto sia di persone che di merci. La
principale innovazione rispetto all’assetto previgente con-
siste nella revisione - sempre che sussistano determinati
requisiti - dell’autorizzazione all’esercizio della professio-
ne di trasportatore cui è subordinato l’esercizio della pro-
fessione stessa). Corollario di questa innovazione è, tra gli
altri, l’obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro
Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate,
che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso
e accessibile per tutti gli altri Stati membri dell’Unione
Europea (art. 16 § 5).
In merito a tale attività sono previste specif‌iche com-
petenze degli UMC, che riguardano:
1) per il trasporto di persone: autorizzazione all’eserci-
zio della professione, previo accertamento della sussisten-
za dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in
Italia, onorabilità, idoneità f‌inanziaria, idoneità profes-
sionale);
2) per il trasporto di merci: autorizzazione all’esercizio
della professione, previo accertamento del requisito di
stabilimento in Italia e dell’iscrizione all’Albo nazionale
delle persone f‌isiche e giuridiche che esercitano l’autotra-
sporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati
dal predetto Albo nazionale nel momento dell’iscrizione
ad esso dell’impresa). Per il settore merci si provvede
mediante separate istruzioni;
3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai
precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno quinquen-
nali e con adozione - al verif‌icarsi dei casi previsti dalla
norma - dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’au-
torizzazione;
4) in sede di prima applicazione: verif‌ica della sus-
sistenza dei requisiti per le imprese che già esercitano
la professione di trasportatore di persone su strada al 3
dicembre 2011 e che dal 4 dicembre 2011, ai sensi dell’art.
12, co. 3, DD n. 291/11, sono iscritte automaticamente
nel Registro elettronico nazionale (REN). Tali imprese

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