Traspa renza e privac y nel condominio: I chiarimenti del garante. Comunicato stampa 23 aprile 2014

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PRATICA
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TRASPARENZA E PRIVACY NEL CONDOMINIO: I CHIARIMENTI DEL
GARANTE. COMUNICATO STAMPA 23 APRILE 2014.
Il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta del “regi-
stro di anagrafe condominiale”. Può invece chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e
dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ad alcuni quesiti
rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modif‌icato la di-
sciplina del condominio.
L’Autorità ha ribadito innanzitutto che, in base alla disciplina privacy, l’amministratore può trattare solo informazioni
pertinenti e non eccedenti rispetto alle f‌inalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consento-
no di identif‌icare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori
o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice f‌iscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i
dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perchè
risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i
dati. Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle “condizioni di sicurezza”, con l’entrata in vigore del “ Decreto
Destinazione Italia” i condomini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perchè
i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edif‌icio.
L’Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto “conto condominiale” che deve essere aperto e uti-
lizzato dall’amministratore, e sul diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione. In particolare,
a seguito della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al condominio i singoli condomini
sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verif‌icare la destinazione dei propri esborsi e l’operato
dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto
bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario [doc.
web n. 1457247], riconosce infatti il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione,
neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.
3/2014 Arch. loc. e cond.

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