IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;
Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione e stima del patrimonio
L'ente autonomo "La Triennale di Milano", gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e' a sua permanente disposizione.
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.