DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 273 - Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force25 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/10/099G0352/CONSOLIDATED/20081231
Published date10 Agosto 1999
Enactment Date20 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;

Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione e stima del patrimonio

  1. L'ente autonomo "La Triennale di Milano", gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e' a sua permanente disposizione.

  3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780;

Vista la legge 1 giugno 1990, n. 137;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente autonomo "La Triennale di Milano" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei propri compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle proprie funzioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione e stima del patrimonio

  1. L'ente autonomo "La Triennale di Milano", gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2

  2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e' a sua permanente disposizione.

  3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Art 2.

S t a t u t o

  1. La fondazione e' dotata di uno statuto, che ne garantisce l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformita' alle disposizioni del presente decreto:

    1. disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attivita', in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 3;

    2. definisce i criteri per la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei curatori dei settori omogenei di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano dipendenti della fondazione, e' disciplinato con contratto di diritto privato avente durata non superiore a quella dell'organo che li ha nominati;

    3. prevede la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione, nonche' i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione;

    4. prevede la ulteriore partecipazione di soggetti pubblici o privati;

    5. disciplina i compiti del direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attivita' della fondazione e nella gestione di enti consimili, ed il cui rapporto, di durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha designato, e' regolato...

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