VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544, che concerne fra l'altro, la istituzione di una Sezione speciale per i combustibili;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce la Sezione per i combustibili, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;
Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2451, col quale la Sezione per i combustibili predetta e' stata trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola d'ingegneria di Milano;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-I, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;
Visto, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;
Ritenuta la opportunita' di provvedere alla trasformazione della «Sezione per i combustibili» in Regia stazione sperimentale per i combustibili;
Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
La Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, e' trasformata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in Regia Stazione sperimentale per i combustibili, con personalita' giuridica propria e autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.