REGIO DECRETO 23 marzo 1940, n. 744 - Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili

Coming into Force01 Agosto 1940
Enactment Date23 Marzo 1940
Published date08 Luglio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/07/08/040U0744/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.158 del 08-07-1940
Disposizioni generali.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544, che concerne fra l'altro, la istituzione di una Sezione speciale per i combustibili;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce la Sezione per i combustibili, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2451, col quale la Sezione per i combustibili predetta e' stata trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-I, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta la opportunita' di provvedere alla trasformazione della «Sezione per i combustibili» in Regia stazione sperimentale per i combustibili;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

La Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, e' trasformata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in Regia Stazione sperimentale per i combustibili, con personalita' giuridica propria e autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art 2.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili di cui al precedente articolo e' regolata dalle norme di cui ai Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale, e al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria, nonche' da quelle di carattere speciale e transitorio contenute nel presente decreto.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540

Disposizioni speciali.
Art 3.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili ha il compito di promuovere, coordinando la propria attivita' con quella generale svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche a norma delle vigenti disposizioni, con indagini, studi, ricerche e analisi, il progresso tecnico dell'industria dei combustibili e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa, ed in particolare:

  1. seguire il movimento scientifico e tecnico nell'Italia ed all'estero, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

  2. studiare sperimentalmente il patrimonio dei combustibili italiani e le piu' adatte forme per il suo sfruttamento;

  3. studiare ed esperimentare i processi per il ricavo dei sottoprodotti dei combustibili di cui alla precedente lettera a);

  4. studiare ed esperimentare i processi di fabbricazione di combustibili per vie sintetiche;

  5. studiare le migliori forme di utilizzazione di combustibili solidi e liquidi e dei carburanti importati dall'estero;

  6. servire da organo consultivo del Ministero delle corporazioni in materia di combustibili, salvo quanto dispongono gli articoli 1 e 16 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, nei riguardi della funzione consultiva spettante al Consiglio nazionale delle ricerche per tutto cio' che attiene all'attivita' scientifica dello Stato;

  7. addestrare giovani nella conoscenza della tecnica dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle rocce bituminose;

  8. eseguire, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, dei privati, analisi, ricerche, prove, controlli, nel campo dei combustibili solidi liquidi e gassosi, dei carburanti e delle rocce bituminose.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540

Art 4.

A far parte del Consiglio di amministrazione che sara' formato a norma delle vigenti disposizioni sulle Regie stazioni sperimentali dell'industria saranno anche chiamati due componenti del Consiglio d'amministrazione del Regio politecnico di Milano, designati dal Ministro per l'educazione nazionale e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540

Art 5.

Alle esigenze di personale della Stazione sperimentale dei combustibili viene provveduto aumentando, rispettivamente, la tabella A allegata al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, e...

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