DELIBERAZIONE 30 aprile 2003 - Autorizzazione al trasferimento dei dati personali verso il Canada. (Deliberazione n. 6)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.

Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 25, paragrafi numeri 1 e 2, della direttiva n.

95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona; Vista la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2001, 2002/2/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 2/13 del 4 gennaio 2002) con la quale si e' constatato che il Canada garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea ai destinatari soggetti alla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (´the Canadian Actª) del 13 aprile 2000; Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva; Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.

467, secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero puo' avvenire: a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta di dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo; c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del...

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