Possessio e trasferimento dei beni peculiari

AutorePesaresi, Roberto
Pagine63-141
II
POSSESSIO E TRASFERIMENTO
DEI BENI PECULIARI
1. Premessa
Uno dei problemi più complessi che la storiograa moderna si è
trovata ad affrontare nello studio della dottrina romana del possesso
è rappresentato dalla posizione dei servi e dei lii. L’esistenza dei
rapporti di schiavitù e la struttura potestativa della familia facevano
sì, com’è noto, che l’apprensione materiale della cosa (corpore pos-
sidere) non dovesse necessariamente conseguire a un’attività svolta
direttamente dal dominus o dal pater, essendo sufciente che a
detenere la re s fosse una persona sottoposta alla sua potestà.
In questi casi, come regola generale, si richiedeva, afnché si
realizzasse la fattispecie possessoria, l’esistenza dell’animus in
capo all’avente potestà. Questo principio è espresso da Paolo os-
servando che l’acquisto del possesso poteva avvenire animo nostro,
corpore vel nostro vel alieno1. Tuttavia, la giurisprudenza classica,
giunse ad ammettere l’acquisto del possesso anche domino igno-
ranti ogniqualvolta avvenisse per mezzo dello schiavo peculiari
nomine o causa. In questa ipotesi lo stesso Paolo riconosce che
l’acquisto del possesso ha luogo animo et corpore servi2.
1 Paul. Sent. 5.2.1: Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique no-
stro, corpore vel nostro vel alieno.
2 D. 41.2.3.12 (Paul. 54 ad ed.); D. 41.4.2.12 (Paul. 54 ad ed.).

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