DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 2 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale

Coming into Force16 Gennaio 1972
Enactment Date14 Gennaio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/15/072U0002/CONSOLIDATED/19780523
Published date15 Gennaio 1972
Official Gazette PublicationGU n.12 del 15-01-1972 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

  1. il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

  2. l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

  3. l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

  4. la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorche' artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;

  5. la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilita' della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento;

  6. la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;

  7. la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c) e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Art 1.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

  1. il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;

  2. l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

  3. l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;

  4. la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorche' artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;

  5. la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilita' della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento;

  6. la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;

  7. la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta.

i) disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e Termali.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c) e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

Art 2.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;

  2. l'incremento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell'artigianato;

  3. l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato;

  4. la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle societa' cooperative dettata da norme statali;

  5. gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per l'artigianato);

  6. l'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche sull'attivita' dell'artigianato;

  7. la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico dell'artigianato.

Art 3.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art 4.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art 5.

Restano ferme le competenze degli organi statali in materia di relazioni internazionali nelle materie di cui al presente decreto.

Art 6.

Fino a quando non sara' provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine:

all'Ente italiano della moda di Torino;

all'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI);

agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.

Art 7.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2...

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