DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 5 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e parti lacuali e dei relativi personali ed uffici

Coming into Force23 Gennaio 1972
Published date22 Gennaio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/22/072U0005/ORIGINAL
Enactment Date14 Gennaio 1972
Official Gazette PublicationGU n.19 del 22-01-1972 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

Sono da considerare di interesse della regione nel cui ambito territoriale si svolgono ed anche se tocchino od attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgervi attivita' di natura economica relative al movimento dei viaggiatori o delle merci:

  1. i pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo;

  2. le linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575.

Art 2.

Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonche' le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, a giudizio del Governo della Repubblica, non sono piu' utili alla integrazione della rete primaria nazionale, possono essere trasferite, con legge dello Stato, alla regione nel cui territorio si svolgono.

Art 3.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente art. 1, riguardano, tra l'altro:

  1. la concessione all'impianto ed all'esercizio;

  2. l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane;

  3. la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio;

  4. la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

  5. le autostazioni dei servizi di linea.

Art 4.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione.

Fino a quando non sara' provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.

Art 5.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.

Art 6.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra l'altro:

la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;

l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi;

l'esercizio di pubblici servizi di linea;

la vigilanza sulla regolarita' e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;

il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci.

Art 7.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art 8.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art 9.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti saranno adottati dopo aver sentito il competente organo regionale.

Art 10.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 17, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art 11.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT