DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1096 - Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Casauria di Elettricita' Societa' a responsabilita' limitata"

Coming into Force15 Settembre 1963
Enactment Date04 Agosto 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/08/31/063U1096/ORIGINAL
Published date31 Agosto 1963
Official Gazette PublicationGU n.230 del 31-08-1963 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio n. 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto, l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, ritenuto che l'impresa appartenente alla "Casauria di Elettricita' Societa' a responsabilita' limitata", con sede in Roma, via Terenzio n. 31, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1.

L'impresa della "Casauria Elettricita' Societa' a responsabilita' limitata", con sede in Roma, via Terenzio n. 31, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 2.

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Casauria di Elettricita' Societa' in responsabilita' limitata", con sede in Roma, via Terenzio n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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