LEGGE 26 giugno 1967, n. 458 - Trapianto del rene tra persone viventi

Coming into Force12 Luglio 1967
Published date27 Giugno 1967
Enactment Date26 Giugno 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/27/067U0458/CONSOLIDATED/20161223
Official Gazette PublicationGU n.160 del 27-06-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.

La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano rispettate le modalita' previste dalla presente legge.

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.

Art 2.

L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente e' ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.

La donazione di un rene puo' essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore eta', sia in possesso della capacita' di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.

Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e accertato altresi' che il donatore si e' determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni.

L'atto, che e' a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volonta', e' sempre revocabile sino al momento dello intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.

Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale di cui all'articolo seguente, puo' concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.

Contro tale decreto si puo' proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio.

Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non...

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