Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di ...

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'art. 16, comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91, che prevede con decreto del Ministro della sanita', vengano definiti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle strutture per i trapianti, nonche' gli standard minimi per la verifica della qualita' e dei risultati delle attivita' effettuate da queste ultime; Visto lo schema di decreto del Ministro della salute, gia' trasmesso il 21 dicembre 2001 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il Dipartimento per gli affari regionali, con nota del 23 gennaio 2002 ha osservato che il predetto decreto, in base alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione interviene in una materia concorrente quale tutela della salute, e pertanto ha ritenuto che lo stesso deve limitarsi alle questioni tecniche; Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della salute il 1 febbraio 2002, a seguito della predetta valutazione di merito da parte del Dipartimento per gli affari regionali; Considerato che il 5 febbraio 2002 in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della salute e sono stati convenuti altresi' gli obiettivi del presente accordo; Acquisito l'assenso del governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati

Il Ministro della salute, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano convengono sui seguenti obiettivi

individuazione delle strutture idonee ad effettuare...

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