Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta , registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fontina», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela della D.O.P. Fontina, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61074 del 17 febbraio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Fontina» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio produttori e tutela della D.O.P. Fontina e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

FONTINA

Art. 1.

Denominazione

  1. Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura, e la porzionatura del formaggio a denominazione d'origine protetta «Fontina».

  2. La Fontina e' un formaggio grasso a pasta semicotta fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura.

    Art. 2.

    Zona di produzione

  3. La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina e' l'intero territorio della Valle d'Aosta.

    Art. 3.

    Materie prime

  4. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:

    1. crudo;

    2. intero;

    3. proveniente da una sola mungitura;

    4. di bovina appartenente alla Razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera, Castana), alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.

    Art. 4.

    Alimentazione

  5. L'alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotta in Valle d'Aosta.

  6. E' possibile l'utilizzo dei mangimi concentrati conformi alla normativa vigente.

  7. E' consentito l'uso degli alimenti di seguito elencati nei limiti delle quantita' a fianco di ognuno indicate espresse in percentuale sul totale della forlazione del concentrato di cui fanno parte:

    1. farina...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT